Mutamento del giudice: la difesa ha il diritto di chiedere l’ammissione di testi anche se in precedenza non aveva presentato alcuna lista testimoniale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2, sentenza n. 23516/2024, udienza dell’8 maggio 2024, ha ribadito il principio interpretativo delle Sezioni unite penali le quali hanno chiarito che, nel caso di mutamento della persona del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all’art. 468 cod. proc. pen. (Sez. U, sentenza n. 41736 del 30/05/2019 Ud. (dep. 10/10/2019) Rv. 276754 – 04).

Nella motivazione di tale decisione è stato altresì evidenziato che la facoltà di presentare nuove richieste di prova attribuita dagli articoli 468 e 493 cod. proc. pen. può rendere necessario concedere alla parte interessata che ne faccia richiesta un breve termine per consentire l’eventuale presentazione di una nuova lista nei tempi e nei modi indicati dall’articolo 468 codice di procedura.

La medesima pronunzia ha, tuttavia, precisato che, se la parte non ha indicato il nominativo del dichiarante da esaminare nuovamente e le circostanze sulle quali il nuovo esame deve vertere in una lista tempestivamente depositata, non ha diritto all’ammissione e potrà soltanto sollecitare i poteri ufficiosi del giudice.

Affermare che il difensore non possa depositare ex novo una lista dei testi di cui chiede l’ammissione in quanto non aveva fatto altrettanto dinanzi al precedente giudice poi mutato non trova alcun appiglio normativo e risulta smentito da questa giurisprudenza, comportando un’indebita limitazione del diritto della difesa che, dinanzi al mutamento della persona del giudice, viene messa nelle condizioni di esercitare le medesime facoltà già garantite in occasione della prima udienza.

Deve pertanto affermarsi il principio di diritto che, in occasione del mutamento del giudice, la difesa può anche chiedere l’ammissione di nuovi testi, che verrà valutata ai sensi degli artt. 495 comma 1 e 190 comma 1, cod. proc. pen., purché detti testi siano inseriti in una lista tempestivamente depositata almeno sette giorni prima dell’udienza dinanzi al nuovo giudice, anche se in precedenza la difesa non aveva presentato alcuna lista.