Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 17545/2024, udienza del 21 marzo 2024, ha ricordato che, in tema di frode nell’esercizio del commercio, mentre la fattispecie consumata è integrata dalla consegna materiale della merce all’acquirente, per la configurabilità del tentativo non è necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l’accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (cfr. Sez. 3, n. 45916 del 18/09/2014, Rv. 260915 – 01).
Si è ritenuto che integri il tentativo di frode in commercio la detenzione, presso il magazzino di prodotti finiti dell’impresa di produzione, di prodotti alimentari con false indicazioni di provenienza, destinati non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali intermedi (Sez. 3, n. 22313 del 15/02/2011, Rv. 250473 – 01 in una fattispecie in cui il prodotto alimentare risultava confezionato in uno stabilimento diverso da quello indicato sulle etichette, ha escluso la sussistenza del rapporto di specialità tra il delitto di cui all’art. 515 cod. pen. e la fattispecie, sanzionata amministrativamente, di cui all’art. 2, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109). Condivisibilmente, pertanto, è stato ritenuto integrare il tentativo, anche la mera detenzione in magazzino di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, trattandosi di dato pacificamente indicativo della successiva immissione nella rete distributiva di tali prodotti (Sez. 3, n. 3479 del 18/12/2008, dep. 2009, Rv. 242288 – 01; Sez. 3, n. 1454 del 05/11/2008, dep.2009, Rv. 242263 – 01 in relazione ad una fattispecie di detenzione, all’interno della cantina di un’azienda vinicola, di vino Brunello di Montalcino in parte derivante da vitigni non conformi) e ciò anche nel caso in cui la merce sia detenuta da un commerciante all’ingrosso, dovendosi pacificamente riconoscere, in considerazione delle condotte tipizzate, che la disposizione in esame tuteli tanto i consumatori quanto gli stessi commercianti (Sez. 3, n. 36056 del 09/07/2004, Rv. 229480 – 01 in un caso di detenzione presso l’esercizio commerciale di produzione e di vendita all’ingrosso di quantitativi di olio di oliva con composizione e valori difformi da quelli prescritti dal regolamento comunitario, in cui si è ritenuto che il deposito dell’olio nel magazzino rappresenta un atto idoneo, diretto in modo non equivoco alla frode in commercio, in quanto è prodromico alla immissione nel circolo distributivo di un prodotto che presenta caratteristiche diverse da quelle indicate e normativamente previste).
