C’è stata una sentenza di condanna irrevocabile e abbiamo ricevuto un incarico per eseguire delle indagini per raccogliere elementi di prova per richiedere il giudizio di revisione.
Nelle ipotesi in cui tali indagini difensive, effettuate in via esplorativa in funzione della attivazione eventuale del giudizio di revisione, comportino la necessità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, occorre chiedersi quale sia l’organo funzionalmente competente a decidere sulle relative richieste.
La recente sentenza della Cassazione sezione 4 numero 21543/2024 ci permette di fare una esauriente disamina della giurisprudenza sul punto.
La Suprema Corte ha stabilito che a seguito dell’irrevocabilità della sentenza di condanna, nel caso in cui le indagini difensive funzionali all’eventuale richiesta di revisione comportino un intervento dell’autorità giudiziaria, è, in generale, competente a provvedere il giudice dell’esecuzione, pur in assenza di specifica previsione nelle disposizioni di cui agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., disciplinanti la fase esecutiva.
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 327-bis cod. proc. pen. il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme previste dagli artt. 391-bis e ss. cod. proc. pen., in ogni stato e grado del processo, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
È dunque pacifico che le indagini difensive possano essere effettuate anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, in funzione della ricerca di elementi su cui fondare la domanda di revisione della condanna.
Nelle ipotesi in cui tali indagini difensive, effettuate in via esplorativa in funzione della attivazione eventuale del giudizio di revisione, comportino la necessità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, occorre chiedersi quale sia l’organo funzionalmente competente a decidere sulle relative richieste.
Si fa riferimento alla richiesta, ex art. 391-bis, comma 11 cod. proc. pen., di procedere con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che abbia esercitato la facoltà di non rispondere prevista dalla lett. d) del comma 3;
alla richiesta, ex art. 391 quater comma 3 cod. proc. pen., in caso di rifiuto della pubblica amministrazione di rilasciare documenti o di consentire la estrazione di copie, rivolta ex art. 367 e 368 cod. proc. pen. al PM e al GIP;
alla richiesta, ex art. 391-septies, cod. proc. pen., al giudice di autorizzazione l’accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico, in assenza di consenso di chi ne abbia la disponibilità.
In proposito la Corte di cassazione, con una prima sentenza (Sez. 1, n. 1599 del 05/12/2006, dep. 2007, Rv. 236236) intervenuta su un conflitto di competenza fra la Corte di assise di appello di Salerno, quale giudice della esecuzione e la Corte di appello di Napoli, quale giudice della revisione, ha affermato che l’istanza con la quale il difensore chiede l’autorizzazione al prelievo di campioni su reperti sequestrati ed in custodia dell’autorità giudiziaria in vista del successivo promovimento dell’istanza di revisione, va proposta al giudice dell’esecuzione e non già al giudice che sarebbe competente per il giudizio di revisione.
Si è sottolineato, infatti, che, ai sensi dell’art. 633, comma, 1 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 23 novembre 1998 n. 405, la richiesta di revisione deve essere proposta alla Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all’art. 11 cod. proc. pen. e che la ratio legis di tale previsione è quella di scongiurare il pericolo che la contiguità del giudice della revisione rispetto a quello del merito possa influire in qualche modo sulla imparzialità e serenità del giudizio di revisione.
Ne consegue che, intanto siffatto criterio funzionale e derogatorio di attribuzione della competenza può operare, in quanto sia stata almeno presentata “la richiesta di revisione“, nelle forme prescritte dall’art. 633, cod. proc. pen., e non anche quando siano presentate istanze di attività di indagine, che solo in via eventuale possono fondare una successiva richiesta di revisione.
In tale pronuncia, peraltro, si è anche individuato un aggancio normativo rispetto alla affermata competenza del giudice della esecuzione in ordine alle decisioni che riguardano i beni confiscati o relative alla restituzione delle cose sequestrate, derivante dalla lettura sistematica delle disposizioni di cui all’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. art. 676, cod. proc. pen., e art. 82, disp. att. cod. proc. pen.
Il principio è stato ribadito, con riferimento alla autorizzazione al prelievo di campioni su materiale in sequestro, dalla giurisprudenza successiva.
Nella sentenza Sez. 1, n. 13623 del 08/02/2017, Rv. 270058 si è affermato che “in materia di indagini difensive, qualora il mandato al difensore sia stato conferito per compiere attività investigativa preventiva, consistente nella ricerca ed individuazione di elementi di prova per l’eventuale promovimento del giudizio di revisione della sentenza di condanna, l’istanza con la quale il difensore chiede l’autorizzazione al prelievo di campioni su reperti sequestrati ed in custodia dell’autorità giudiziaria va proposta al giudice dell’esecuzione e non già al giudice che sarebbe competente per il giudizio di revisione, in quanto tale attività di indagine difensiva, consistente in una serie di operazioni tecnico scientifiche, risulta meramente prodromica alla eventuale presentazione dell’istanza di revisione“.
Analoga affermazione viene ripetuta nella sentenza Sez. 1, n. 44591 del 03/05/2018, Rv. 273979, in cui l’istanza di autorizzazione al prelievo di campioni su reperti in sequestro era stata rivolta alla Corte di assise di Sassari, quale giudice della esecuzione.
Il tema è stato affrontato da un punto di vista più generale dalla sentenza Sez. 1, n. 2603 del 12/01/2021, Rv. 280356 – 01 che ha affermato la competenza del giudice della esecuzione con riferimento a tutte le investigazioni difensive prodromiche alla attivazione del giudizio di revisione (e non solo in relazione alla autorizzazione al prelievo di campioni su cose in sequestro), e dunque, a prescindere dal dato normativo individuato dalla prima fra le sentenze su indicate.
Con tale pronuncia la Corte di legittimità ha, infatti, espressamente, affermato che “il controllo del giudice dell’esecuzione si estende anche alle investigazioni difensive che non hanno ad oggetto cose sequestrate o confiscate” e ha richiamato, appunto, la richiesta al giudice di rilascio di documentazione, in caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione (art. 391-quater, cod. proc. pen.), ovvero la richiesta di accesso ai luoghi privati (art. 391-septies, cod. proc. pen.).
In una unica sentenza di segno contrario, rimasta isolata, (Sez. 1, n. 15433 del 24/02/2010, Rv. 247239), si è, invece, è stabilito che “spetta al giudice della revisione l’assunzione in incidente probatorio della testimonianza che la difesa non abbia potuto raccogliere in vista della richiesta di revisione“.
La Corte di legittimità in tale pronuncia ha ritenuto che il giudice debba essere individuato in ragione della fase cui l’indagine difensiva è funzionale, ovvero con riferimento alla richiesta effettuata nell’ambito di indagini difensive prodromiche ad eventuale richiesta di revisione nel giudice competente per (la sia pure futura ed eventuale) revisione del processo.
Esaminati i precedenti sul punto, torniamo alla recente sentenza esaminata dove si è ritenuto di dover ribadire il principio per cui, una volta divenuta definitiva la sentenza di condanna, laddove le indagini difensive effettuate in funzione della eventuale richiesta di revisione comportino un intervento dell’autorità giudiziaria, si determina in via generale la competenza del giudice della esecuzione, pur in assenza di specifica previsione nelle norme di cui agli artt. 665 e ss., cod. proc. pen., che disciplinano la fase esecutiva.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna il sistema processuale, d’altronde, prevede in linea generale (oltre alla competenza del magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza per le questioni relative all’esecuzione della pena e della misura di sicurezza) l’intervento unicamente del giudice della esecuzione e, solo a seguito della presentazione della domanda di revisione, della Corte di appello individuata ex art. 11, cod. proc. pen.
Diversamente opinando, si verrebbe a radicare la competenza, nei casi in cui il difensore debba rivolgersi all’autorità giudiziaria nell’ambito di indagini difensive prodromiche ad istanza di revisione, in capo ad un organo, la Corte della revisione, che funzionalmente, in assenza della presentazione della istanza di revisione vera e propria, non “esiste“.
Non può, dunque, logicamente ipotizzarsi la competenza della Corte di appello quale giudice della revisione al di fuori della attivazione del giudizio di revisione, in quanto solo a seguito della presentazione della relativa istanza si instaura il procedimento disciplinato dagli artt. 629 e ss., cod. proc. pen., e il conseguente intervento del giudice funzionalmente competente ai sensi dell’art. 633, cod. proc. pen.
Ne consegue che la richiesta, formulata dal difensore ai sensi dell’art. 391-bis, comma 10, cod. proc. pen., di procedere con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza del teste che, richiesto in sede di indagini difensive di rendere dichiarazioni, si è avvalso della facoltà di non renderle ex art. 391-bis, comma 3, lett. d) cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere proposta al giudice della esecuzione.
