Immobile conferito in un fondo patrimoniale familiare: escluso il dolo di favoreggiamento se la moglie non conosce la provenienza illecita dei fondi del marito (Mari Miceli)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 25008/2024, udienza del 16 maggio 2024, ha avuto ad oggetto la configurabilità del delitto di favoreggiamento a fronte della condotta di una donna accusata di avere consentito all’ex marito, prestandosi ad accettare una sua donazione, di assicurarsi il profitto da costui conseguito attraverso truffe ai danni di istituti di credito.

Vicenda giudiziaria

Il giudice di primo grado ha riconosciuto la ricorrente colpevole del reato di favoreggiamento, asseritamente compiuto in un più ampio contesto nel quale il suo ex marito era accusato di truffa in danno di istituti di credito, mentre la donna, senza aver concorso in quest’ultimo delitto, avrebbe accettato una donazione pari ad 800mila euro da parte dell’ex coniuge,  somma poi utilizzata per formalizzare l’atto di acquisto di un immobile poi conferito in un fondo patrimoniale costituito in pari data e che faceva annotare a margine dell’atto di matrimonio.

A seguito di appello, la Corte territoriale ha riformato la prima decisione, assolvendo l’imputata per assenza dell’elemento psicologico del reato che le era stato contestato.

Decisione della Corte di cassazione

Il collegio di legittimità ha condiviso l’orientamento del giudice d’appello, osservando che“Nel delitto di favoreggiamento, non è configurabile l’elemento soggettivo del reato, nel caso in cui, durante la crisi coniugale, il marito acquista un immobile, intestandolo alla moglie, e facendolo confluire all’interno di un costituito fondo patrimoniale, qualora non si dimostri che la donna conosceva la provenienza illecita della provvista donatale”.

Si tratta, del resto, di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale il dolo di favoreggiamento è ravvisabile solo a condizione che il soggetto agente abbia operato nell’interesse esclusivo dell’autore del reato per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo (Sez. 2^, nn. 10980/2018 e 30744/2014), laddove, nel caso di specie,“la buona fede dell’imputata è stata dimostrata dalla circostanza che l’intero importo della donazione era stato corrisposto con assegni circolari (facilmente tracciabili)”.

Il ricorso è stato, pertanto, respinto.