Contrasto tra dispositivo e motivazione: eccezioni alla regola della prevalenza del primo sulla seconda (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 20007/2024, udienza del’1 febbraio 2024, ha ribadito che, laddove vi sia un contrasto fra il dictum contenuto nel dispositivo della sentenza e le ragioni esplicative di esso riportate nella motivazione della medesima, deve essere data preferenza al primo in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice destinata a prevalere sul momento meramente giustificativo di essa (in tale senso, fra le altre e per tutte: Sez. 6^, 20 febbraio 2017, n. 7980).

Una tale regola è, però, caratterizzata dalla non automatica assolutezza; essa, in particolare deve recedere laddove la motivazione della decisione, la quale conserva e spiega la sua funzione di chiarimento delle ragioni della decisione, contenga degli elementi logici e certi che inducano a ritenere che l’errore si annidi nel dispositivo ovvero in parte di esso (Sez. 3^, 28 gennaio 2019, n. 3969).

È stato, peraltro, rilevato che la regola della prevalenza del contenuto del dispositivo rispetto agli elementi ricavabili dalla motivazione è inapplicabile ove dal primo possano derivare risultati più favorevoli all’imputato rispetto al contenuto della motivazione (Sez. 3^, 20 gennaio 2023, n. 2351), dovendo, per converso, ritenersi che tale regola non sia assoluta nel caso opposto.

Ancora, è stato precisato che il principio per cui l’atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati in un unico contestuale documento, con la conseguenza che, in tal caso, è legittimo interpretare o integrare il dispositivo sulla base della motivazione (Sez. 4^, 2 dicembre 2019, n. 48766).