Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 19358/2024, udienza del 14 febbraio 2024, ha ribadito che il giudizio sulla causalità della colpa presuppone un’attenta verifica, tramite un giudizio controfattuale ipotetico, della valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito ovvero, nel caso in specie, se il rispetto della regola cautelare, concernente l’adozione della regola cautelare imposta dalla disciplina normativa sarebbe stato in grado di scongiurare, con apprezzabile probabilità, l’evento dannoso (Sez. 4, n. 7783 del 11/02/2016, Rv. 266356; n. 34375 del 30/05/2017, Rv. 270823; n. 9705 del 15/12/2021, Rv. 232855).
Vicenda giudiziaria
La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il ricorrente colpevole del reato di omicidio stradale ai danni di MM e, applicata la circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.
All’imputato era stato contestato di avere arrestato un autocarro nella corsia di emergenza all’interno di galleria del Grande Raccordo Anulare, senza mettere in funzione i dispositivi luminosi di emergenza e collocare il segnale mobile di pericolo (triangolo), così da costituire una illegittima turbativa alla circolazione, in quanto non aveva consentito a MM, che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia alla guida di un motoveicolo, di percepire la presenza dell’autocarro medesimo ed evitare il violento impatto da cui conseguiva la morte del motociclista, agendo in tal modo con inosservanza della disciplina della circolazione stradale, segnatamente degli art.162 e 175 C.d.S.
Il giudice di appello aveva riconosciuto la sussistenza di una relazione causale tra la condotta del conducente dell’autoarticolato e l’evento dannoso, pure evidenziando il rilevante concorso di colpa del motociclista, il quale percorreva a velocità sostenuta la corsia di emergenza, verosimilmente per superare più agevolmente i veicoli che percorrevano le corsie di scorrimento, in quanto la sede in cui era stato fermato il mezzo (corsia di emergenza), all’interno di galleria non perfettamente illuminata, unitamente alla mancanza delle prescritte segnalazioni luminose e di emergenza, avevano contribuito a rendere difficilmente percepibile la presenza del mezzo, così da potersi escludere che la condotta imprudente del motociclista potesse assurgere a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. Non riconosceva all’imputato il beneficio delle circostanze attenuanti generiche in ragione della pluralità e della gravità dei profili colposi e confermava anche il giudizio espresso dal giudice di primo grado in relazione all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Ricorso per cassazione
Avverso la suddetta sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, la quale ha articolato tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso, ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 40, 41 e 589-bis cod. pen.
Ha rilevato a tal fine che era del tutto assente, viziato e apparente il costrutto motivazionale della sentenza impugnata relativamente ai principi enucleati dal giudice di legittimità sulla causalità della colpa, in quanto l’evento non costituiva l’effetto dei profili di colpa addebitati al ricorrente, a fronte del fatto che quest’ultimo aveva legittimamente utilizzato la corsia di emergenza per una fermata di emergenza mentre il motociclista, senza alcuna giustificazione, la stava percorrendo ad una velocità sostenuta all’interno di una galleria senza una ragione plausibile.
Ha assunto ancora che la visibilità ambientale era buona, che l’autocarro, per dimensioni, sagoma e colore bianco era perfettamente visibile e agevolmente evitabile nonostante la mancanza di segnalazioni luminose e mobili e che la ragione della collisione era da attribuire ad una condotta eccezionale e imprevedibile del motociclista, che impegnava a velocità sostenuta una corsia allo stesso preclusa.
Con una seconda articolazione ha assunto violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla esclusione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, che non teneva conto del grado della colpa della persona offesa e che si fondava su di un ragionamento apodittico, basato su argomenti ipotetici ed ellittici.
Ha infine denunciato violazione di legge con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, tenuto conto del fatto che, a seguito della pronuncia del giudice delle leggi, non ricorreva alcun automatismo sanzionatorio tra il reato di omicidio stradale e la massima delle sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell’art. 222 C.d.S., tenuto altresì conto dell’esorbitante profilo di colpa da addebitare alla persona e del fatto che all’imputato era stata riconosciuta la riduzione per la ipotesi di cui all’art. 589-bis cod. pen. nella massima estensione.
Decisione della Corte di cassazione
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto agli altri motivi concernenti il trattamento sanzionatorio; si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
I giudici di merito assumono sussistere la responsabilità del ricorrente per avere questi arrestato il veicolo all’interno di corsia di emergenza lungo un’arteria a scorrimento veloce con caratteristiche autostradali (G.R.A.), ponendo a repentaglio la sicurezza della circolazione a detrimento degli utenti che si fossero posti a circolare all’interno di detta corsia riconoscendo al contempo profili di colpa generica (mancata manutenzione del veicolo o comunque omesso controllo del livello del carburante) e specifici, desunti dal combinato disposto degli artt.153 comma 7, 162 comma 1 e 176 comma 8 C.d.S., relativi agli obblighi di segnalazione di veicoli fermi sulla banchina o nella corsia di emergenza in condizioni di scarsa visibilità.
A prescindere dal contenuto del tutto assertivo della sentenza impugnata la quale, senza alcun supporto giustificativo, pone in dubbio che l’imputato abbia avuto la necessità effettiva di arrestare la marcia e assume che all’interno della galleria la visibilità non poteva essere ottimale (onde supportare la necessità dell’adozione del segnale mobile di pericolo), il giudice distrettuale omette del tutto di confrontarsi con i principi, più volti ribaditi da questo giudice di legittimità, anche con riferimento a ipotesi del tutto analoghe a quella per cui è ricorso, in tema di causalità della colpa e di rilevanza salvifica del comportamento alternativo lecito.
Orbene, pure a volere riconoscere l’inosservanza della regola cautelare concernente l’obbligo a carico del conducente che ha arrestato il veicolo all’interno di corsia di emergenza di segnalare la presenza del veicolo con le quattro frecce intermittenti, risulta carente qualsiasi verifica sul fatto che il sinistro stradale ebbe come antecedente eziologico la mancata segnalazione del mezzo, sia per quanto attiene alla valenza impeditiva di tale presidio, eventualmente supportato dal triangolo mobile, sia in relazione alla effettiva concretizzazione del rischio che la regola cautelare, che si assume disattesa, era diretta a preservare.
La ricorrenza di un profilo di rimproverabilità in capo all’agente, nella specie peraltro accertato con motivazione del tutto assertiva, non comporta infatti, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa nei suoi confronti, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte dell’imputato – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso (Sez. 4, n. 5404 del 8/01/2015, Rv. 262033; n. 32216 del 20/06/2018, Rv. 273568; n. 21554 del 5/05/2021, Rv. 281334), risultando nella specie manifestamente illogico sostenere che gli obblighi imposti al conducente che arresta il proprio veicolo all’interno di una corsia di emergenza per ragioni di inefficienza del mezzo (art. 176 comma 5 C.d.S.), siano finalizzati ad agevolare la circolazione lungo la corsia di emergenza a indistinti utenti della sede stradale, piuttosto che a servizi di pubblico interesse.
Al contempo, il giudice distrettuale ha omesso del tutto di considerare, una volta che sia definitivamente accertata la reale inosservanza di una generica o specifica regola di comportamento da parte dell’imputato e tenuto conto che la fermata all’interno della corsia di emergenza di un veicolo in panne è consentita e viene regolamentata da una specifica disposizione del codice della strada (art. 176 commi da 3 a 8 C.d.S.), la rilevanza causale della condotta di guida del motociclista sopraggiungente lungo la corsia di emergenza alla luce di tutte le peculiarità del caso concreto (ragioni dell’invasione della banchina laterale, spazi e tempi di avvistamento dell’automezzo fermo, direzione, velocità, eventuali manovre diversive o di salvataggio del motociclista) onde verificare se l’inosservanza della regola contestata al ricorrente abbia in concreto svolto un ruolo sinergico nella produzione dell’evento, ovvero se la fermata del furgone all’interno della corsia riservata all’emergenza abbia rappresentato la mera occasione del sinistro mortale (in relazione a collisioni tra autoveicoli verificatesi all’interno di corsia di emergenza in presenza di veicolo fermo lungo la banchina, Sez. 4, n. 16995 del 29/03/2016; n. 19170 del 13/03/2012, in motivazione).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata stante la necessità di una rinnovata verifica della causalità della colpa, che dovrà essere preceduta da un più puntuale accertamento degli specifici obblighi cautelari che l’imputato avrebbe dovuto osservare alla stregua delle disposizioni del codice della strada di cui al’art.176 commi 7 e 8 C.d.S. e delle altre disposizioni da queste richiamate, con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio, cui rimette altresì la regolamentazione tra le parti delle spese da queste sostenute nel presente giudizio di legittimità.
