Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 23609/2024, udienza del 10 giugno 2024, si è pronunciata su un’istanza presentata dal difensore di fiducia e procuratore speciale di un condannato, volta ad ottenere la sospensione del titolo esecutivo – rappresentato dalla sentenza del 14 marzo 2023, irrevocabile il 7 novembre 2023, con conseguente ordine di esecuzione per la carcerazione – e la rimessione in termini per l’impugnazione.
Vicenda giudiziaria
La Corte di appello, cui l’istanza era stata originariamente presentata dal difensore, ne ha disposto la trasmissione alla Suprema Corte, ritenendola competente e richiamando l’art.175 comma quarto cod. proc. pen.
Decisione della Corte di cassazione
L’istanza del difensore di fiducia dell’interessato è stata correttamente presentata alla Corte di appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione.
Le disposizioni in tema di incidente di esecuzione che disciplinano la competenza del giudice dell’esecuzione in ordine all’esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo si distinguono infatti da quelle in tema di restituzione nel termine che presuppongono, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell’interessato.
Si confronti come significativo precedente in tal senso Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, Rv. 284678 relativa a istanza presentata al giudice dell’esecuzione che, pur essendo formalmente intestata come “richiesta di restituzione nel termine”, lamentava l’omessa notifica al condannato dell’estratto contumaciale della sentenza.
La Corte territoriale ha ritenuto in quel caso che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l’omessa formazione del titolo esecutivo e assumere i provvedimenti conseguenti, disponendo contestualmente, ex art. 670, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen., l’esecuzione della notificazione non eseguita, per consentire la decorrenza del termine per l’impugnazione.
Nel caso di specie, l’istante non si è limitato a richiedere alla Corte di appello la restituzione nel termine per la impugnazione, ma ha lamentato la nullità del titolo esecutivo chiedendone la previa sospensione.
Il giudice adito è stato, dunque, correttamente individuato quale giudice dell’esecuzione competente a pronunziarsi ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. anche sulla regolarità del titolo esecutivo.
Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza della Corte di appello e la trasmissione degli atti al medesimo giudice per l’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen.
