Come dovrebbe essere
È scritto nella Costituzione che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2), che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3), che “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” (art. 4), che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” (art. 29, comma 1), che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” (art. 32, comma 1).
In sintesi: qualunque individuo, ove in rapporto con l’ordinamento giuridico italiano, gode di diritti inviolabili come singolo e come partecipe di formazioni sociali, non può essere discriminato per le sue condizioni personali e sociali ed anzi deve essere aiutato a raggiungere le sue potenzialità, ha il diritto/dovere al lavoro e la Repubblica è tenuta a promuovere le condizioni per consentirne l’attuazione, ha diritto in quanto partecipe di una comunità familiare alla tutela della stessa, ha diritto alla protezione della sua salute.
È ugualmente scritto nella Costituzione che “È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” (art. 13, comma 3) e che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27, comma 3).
In sintesi: lo Stato non può incrudelire sui detenuti, deve astenersi da qualunque comportamento che leda o metta a rischio la loro salute fisica e psichica, deve considerarli non come vuoti a perdere ma come esseri umani con tutto ciò che questo implica nei termini sopra descritti e deve ancora prendersene cura allorché siano condannati, nel senso che al termine “cura” dava don Milani, perché la pena serve non solo a punire ma anche – e, piacerebbe credere, soprattutto – come stimolo ed opportunità verso una nuova e più consapevole condizione umana.
Concludo questa parte ricordando che nel linguaggio dei Costituenti il verbo ‘riconoscere’ associato al sostantivo ‘diritto’ significa che si sta parlando di prerogative così connaturali alla condizione umana da preesistere all’ordinamento giuridico sicché il legislatore non può che prenderne atto e appunto riconoscerle come tali.
Com’è
Che l’attuale situazione carceraria italiana contraddica ognuna di queste prerogative è verità così ovvia e nota da non doverci perdere tempo per dimostrarla.
I carcerati sono considerati e trattati come scarti sociali, la loro restrizione va ben oltre la mera perdita della libertà personale al punto da trasformarsi in afflizione costante, la loro formazione umana, sociale e professionale diventa sempre più una pura astrazione, la loro salute è minacciata o lesa costantemente, la loro rieducazione è di fatto impedita dalla cronica mancanza di risorse materiali, strutture, competenze e saperi, occasioni e opportunità.
Come si pensa di rimediare
In questo quadro, si inserisce lo schema di decreto legge (per la sua riassunzione giornalistica, si confronti il relativo comunicato stampa, a questo link) esaminato ed approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 luglio 2024.
Questo che segue è il suo contenuto letterale, nella parte specificamente attinente alla questione carceraria.
“Le norme introdotte mirano, tra l’altro, a:
- rafforzare la sicurezza, l’operatività e l’efficienza degli istituti penitenziari mediante l’assunzione di mille unità personale del Corpo della polizia penitenziaria e lo scorrimento delle graduatorie per l’assunzione di vice-ispettori e vice-commissari della polizia penitenziaria;
- garantire il miglior funzionamento degli istituti di pena, mediante l’incremento del personale che opera in ambito penitenziario e minorile;
- assicurare un più efficace reinserimento dei detenuti nella società, anche attraverso l’istituzione di un elenco delle strutture residenziali idonee all’accoglienza e al reinserimento sociale di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento;
- razionalizzare benefici e regole di trattamento applicabili ai detenuti, in particolare, in materia di colloqui telefonici e liberazione anticipata;
In particolare, in materia di reinserimento dei detenuti nella società, si prevede che il pubblico ministero indichi espressamente nell’ordine di esecuzione della pena da espiare, tutte le detrazioni previste dalle norme sulla liberazione anticipata (articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354), al fine di rendere immediatamente percepibile al destinatario il termine finale della pena in caso di ottenimento di tutte le detrazioni o la pena che sarebbe invece da espiare senza le detrazioni. Nello stesso ordine di esecuzione deve essere dato avviso al condannato che le detrazioni non saranno concesse in caso di mancata partecipazione all’opera di rieducazione. A differenza di quanto avviene oggi, all’ufficio del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento di esecuzione non sarà data comunicazione dell’avvenuta concessione del beneficio di liberazione anticipata, bensì della mancata concessione di tale beneficio o la sua revoca.
Inoltre, si introduce l’obbligo, per il magistrato di sorveglianza, di accertare d’ufficio la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della concessione del beneficio in caso di presentazione di istanze d’accesso alle misure alternative alla detenzione (semilibertà, affidamento in prova, detenzione domiciliare) o ad altri benefici analoghi o nei novanta giorni antecedenti il termine per l’espiazione della pena, computando le detrazioni previste. Di conseguenza, la possibilità per il condannato di presentare istanza di concessione della liberazione anticipata viene ammessa, in via residuale, in presenza di uno specifico interesse che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima“.
Un breve commento
Una parte di rilievo è riservata al rafforzamento della Polizia penitenziaria, mediante assunzioni e scorrimenti di graduatorie preesistenti, allo scopo di garantire il miglior funzionamento degli istituti di pena.
Giusta misura, senza dubbio, ma ci si chiede se sia possibile far funzionare meglio le carceri incrementando soltanto il personale addetto alla sicurezza e si tende a rispondere che no, non sembra possibile, se contemporaneamente non si incrementa anche il personale con funzioni assistenziali, di mediazione culturale, formative e rieducative.
Si punta ad un più efficace reinserimento dei detenuti nella società ed è un ottimo obiettivo e tuttavia si vuol farlo soltanto attraverso l’istituzione di un elenco delle strutture di accoglienza. Bene, serve anche questo nel senso che se ne renderà più agevole l’individuazione allorché vi siano le condizioni per l’accesso dei detenuti alle misure di comunità, ma ci si muove all’interno dell’esistente, non si promuove il loro ampliamento, non si stanzia un euro per dargli maggiori autonomia finanziaria e capacità operativa.
Si vogliono razionalizzare i benefici e le regole di trattamento per i detenuti. Giusto anche questo ma, sul piano procedurale, lo si fa puntando esclusivamente su avvisi aggiuntivi nell’ordine di esecuzione emesso dal PM e sulla tipologia delle comunicazioni da inoltrare allo stesso PM in tema di concessione della liberazione anticipata. È lecito più di un dubbio sulla capacità salvifica di queste innovazioni.
Sul piano sostanziale, si accenna ai colloqui telefonici e si spera che, almeno in questo caso, razionalizzazione sia sinonimo di aumento.
Si pone l’obbligo per i magistrati di sorveglianza di accertare d’ufficio la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della concessione del beneficio in tutti i casi in cui sia rilevante ai fini delle istanze di accesso a misure alternative ed a benefici analoghi. È una buona cosa ma non servirà certo a diminuire il cronico affanno della magistratura di sorveglianza la cui incapacità di dare risposte in tempi accettabili alle richieste dei detenuti è sempre più disarmante.
E poi, in conclusione, bisogna pur parlare di quello che non c’è.
Nulla per rendere più efficiente la giustizia riparativa la cui sostanziale inoperatività in alcuni grandi distretti giudiziari abbiamo più volte documentato su questo blog.
Nulla che anche solo provi ad identificare le ragioni del sovraffollamento e ovviarvi in qualche modo.
Nulla, al di là del possibile aumento dei colloqui telefonici, che abbia incidenza sul benessere della popolazione detenuta.
Nulla che inverta la rotta in termini di reali opportunità rieducative.
Nulla in termini di medicina carceraria preventiva e curativa.
Nulla, in sostanza, che induca a credere che da oggi in avanti lo Stato si prenderà più cura delle persone sottoposte alla sua custodia.
Nulla, per finire, che ci consenta di affermare che la Costituzione non è un cumulo di dicerie.
