
Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 25819/2024, udienza del 29 marzo 2024, ha ripercorso le plurime modifiche apportate nel tempo all’art. 73, DPR 309/1990, e i loro effetti sul relativo trattamento sanzionatorio.
L’evoluzione normativa dell’art. 73, Testo unico stupefacenti
…Previsione originaria
Nella sua configurazione primigenia, l’art. 73 prevedeva una netta distinzione tra le condotte illecite attinenti alle droghe cosiddette pesanti (art. 14 DPR 309, tabelle I e III) e quelle attinenti alle droghe cosiddette leggere (art. 14, tabelle II e IV).
Le prime (art. 73, comma 1) erano punite con la reclusione da otto a vent’anni e con la multa, le seconde (art. 73, comma 4) con la reclusione da due a sei anni e con la multa.
L’attenuante ad effetto speciale prevista dall’art. 73, comma 5, operava tenendo conto della stessa distinzione, prevedendo un trattamento edittale da uno a sei anni di reclusione per le droghe pesanti e da sei mesi a quattro anni di reclusione per le droghe leggere, oltre alla pena pecuniaria già menzionata.
…DL n. 272/2005 (convertito con modifiche nella L. n. 49/2006), art. 4-bis
Tale provvedimento, meglio noto come Legge Fini-Giovanardi, ha eliminato la differenziazione tra droghe pesanti e leggere, producendo l’unificazione del relativo trattamento sanzionatorio.
Ha anche previsto, come misura calmieratrice a fronte dell’aggravamento di pena per le condotte attinenti alle droghe leggere, un minimo edittale di sei anni di reclusione oltre alla multa.
…Sentenza n. 32/2014 dell’11 febbraio 2014 della Corte costituzionale
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 4-bis e, come effetto diretto di tale esito, è tornata in vigore, a partire dal 12 febbraio 2014 (giorno successivo alla pubblicazione della sentenza) la disciplina precedente alla norma divenuta illegittima.
…DL n. 36/20214 (convertito con modifiche nella L. n. 79/2014)
Tale provvedimento, noto come Decreto Lorenzin, è intervenuto sul massimo edittale previsto per la fattispecie ex art. 73, comma 5, riducendolo a quattro anni di reclusione unitamente alla multa e rendendolo applicabile senza distinzione tra tipologie.
…Sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale
La Consulta ha ritenuto illegittimo l’art. 73, comma 1, nella parte in cui determina in otto anni di reclusione, anziché in sei, il limite minimo edittale.
Gli effetti delle varie modifiche
Tra il 30 dicembre 2005 (entrata in vigore del DL 272/2005) e il 12 febbraio 2014 (giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale), il minimo edittale per le condotte illecite ex art. 73 attinenti alle droghe leggere è stato di sei anni di reclusione.
Non sono conseguentemente accoglibili le richieste di rideterminazione della pena fondate sulla successiva sentenza n. 40/2019 della Consulta per tutti i reati commessi tra il 30 dicembre 2005 e il 12 febbraio 2014, dal momento che, come già chiarito, per quella tipologia di reati la pena minima era già determinata in sei anni di reclusione.

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