Avvocato senza mandato: può impugnare in cassazione le ordinanze di inammissibilità pronunciate de plano dal giudice di appello (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 25419/2024 prova a riassumere lo stato dell’arte in tema di formalità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità pronunciata de plano ex art. 591 comma 2 cod. proc. pen. e della necessità del difensore di munirsi di mandato ad impugnare anche per la proposizione di detta impugnazione.

La Cassazione premette che il ricorso per cassazione dell’avv.to di ufficio T.T. avverso l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello di Roma è avanzato da soggetto legittimato benché privo di mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia del suddetto provvedimento impugnato.

Ed invero, devono essere svolte alcune osservazioni in ordine alle formalità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità pronunciata de plano ex art. 591 comma cod. proc. pen. e ciò perché, ove si ritenesse necessario munirsi di mandato ad impugnare anche per la proposizione di detta impugnazione, il ricorso sarebbe avanzato da soggetto privo di legittimazione non avendo l’avv. T.T. allegato alcun mandato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma.

Nella giurisprudenza della Suprema Corte è uniforme l’orientamento secondo cui in tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti – a pena di inammissibilità – dai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell’ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l’effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura “de plano” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l’impugnazione proposta da difensore non legittimato (Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024 Rv. 285984 – 01).

Sul punto a ribadire tale principio, si è anche affermato come in tema di impugnazioni, il disposto di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all’imputato assente, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all’imputato la sicura conoscenza dell’incedere della progressione processuale (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Rv. 285525 – 01).

Ammesso, quindi, che la disciplina dettata dall’art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. trova applicazione anche al ricorso per cassazione, deve analizzarsi il tema della applicabilità della predetta norma anche ai casi di ricorso per cassazione avverso ordinanze di inammissibilità dichiarate dal giudice di appello sempre per violazione della suddetta disciplina, e cioè per mancanza del mandato ad impugnare rilasciato dall’imputato dichiarato assente e giudicato in primo grado.

In detti casi il giudice dell’impugnazione, e quindi anche quello di secondo grado, procede con l’osservanza delle forme espressamente stabilite dal secondo comma dell’art. 591 cod. proc. pen. secondo cui la causa di inammissibilità è dichiarata con ordinanza anche di ufficio, e cioè senza citazione preventiva delle parti con procedura, quindi, de plano, applicabile in tal caso anche alla fase di appello in virtù della norma generale sulle impugnazioni contenuta nel già citato art. 591 cod. proc. pen.

La Cassazione, nella sentenza in commento, ha ritenuto che un’interpretazione letterale e sistematica della norma debba portare ad escludere la necessità di munirsi di mandato ad impugnare avverso le ordinanze di inammissibilità pronunciate de plano dalla Corte di appello; soccorrono in tale senso alcune considerazioni di ordine letterale e sistematico.

In primo luogo, infatti, il dato letterale contenuto nel novellato art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen. fa riferimento testuale alle impugnazioni delle sole sentenze affermando espressamente che: “Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza …..“; e se la norma limita espressamente alle sole sentenze la disciplina del mandato ad impugnare rilasciato dall’imputato quale condizione di ammissibilità del grado successivo, della stessa non può farsi un’applicazione estensiva trattandosi di disposizione eccezionale, contraria al generale principio del favor impugnationis, imponendo un adempimento formale precedentemente non previsto per le impugnazioni degli imputati dichiarati assenti.

In secondo luogo, va evidenziato che, la non applicabilità all’impugnazione delle ordinanze di inammissibilità de plano pronunciate in grado di appello della disciplina dettata dall’art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen., trova fondamento nella mancanza in tale giudizio preliminare di una dichiarazione di assenza; la procedura dettata dall’art. 591 comma quarto cod. proc. pen. prevede infatti che a tale statuizione il giudice dell’impugnazione pervenga con una declaratoria di ufficio, preliminare rispetto alla citazione delle parti per l’udienza, con procedura detta appunto de plano. Mancando, pertanto, la citazione per l’udienza prevista dall’art. 601 cod. proc. pen., non può farsi applicazione della disposizione dettata dall’art. 420-bis commi primo e secondo cod. proc. pen., in base ai quali se l’imputato non è presente all’udienza il giudice procede in sua assenza, quando pur regolarmente citato non è comparso.

Nel procedimento de plano, avendo il giudice proceduto di ufficio prima della citazione delle parti, viene a mancare la dichiarazione di assenza, che costituisce il presupposto indispensabile per l’applicazione delle formalità dettate dall’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen.

In terzo luogo, soccorre anche il dato sistematico avente riferimento alla ratio della norma che tende ad impedire la prosecuzione del giudizio sul merito attraverso lo svolgimento di una fase di impugnazione da parte di imputato non consapevole (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, cit.); nel caso in esame, infatti, non essendosi svolta alcuna fase di merito la domanda di revisione del giudizio del grado precedente non è stata delibata, ma risulta inammissibile in quanto priva dei requisiti formali atti ad incardinare la fase di impugnazione, così che, il successivo giudizio di cassazione, in quanto fase puramente rescindente, avrà ad oggetto soltanto la legittimità dell’accertamento preliminare compiuto dal giudice di appello e non anche il merito dell’appello.

La soluzione della non applicabilità dell’art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. alle impugnazioni in cassazione delle ordinanze di inammissibilità pronunciate in grado di appello, risulta confermata anche da alcuni recenti interventi della corte di legittimità in casi del tutto analoghi; si è innanzi tutto ritenuto come in tema di impugnazioni, il disposto di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile al giudizio di cassazione, nel caso in cui formi oggetto del gravame l’ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato (Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024 Rv. 285920 – 01); in motivazione, tale pronuncia, ha precisato che gli oneri di allegazione previsti, a pena d’inammissibilità, dalla norma non operano per l’impugnazione avverso le ordinanze, pur se impugnate unitamente alla sentenza, ex art. 586 cod. proc. pen. e ciò perché:” l’esame del merito della regiudicanda nella fase del giudizio di impugnazione presuppone, necessariamente, la regolare instaurazione (e prosecuzione) di un rapporto giuridico processuale mediante la proposizione di un valido atto, con la conseguenza che l’esame del merito delle questioni sollevate con l’atto d’impugnazione è precluso quando vi sia alla base dell’impugnazione, una situazione di carattere pregiudiziale e assorbente che ne determini l’inammissibilità nei casi previsti dall’art. 591, comma 1, cod. proc. pen.“.

Analogamente si è pure ritenuto in tema di misure di prevenzione, essendosi affermato che non trovano applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d’inammissibilità, dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia della inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l’applicabilità delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 6, n. 11726 del 16/11/2023 (dep. 20/03/2024) Rv. 286180 – 01); in motivazione tale ultima pronuncia precisa appunto che le regole sulle inammissibilità delle impugnazioni devono ritenersi per la loro collocazione sistematica di stretta interpretazione, che il riferimento alle impugnazioni delle sole sentenze, ribadito oltre che dal testo dell’art. 581 comma 1-quater anche dalla norma transitoria di cui all’art. 89 comma 3 D. Lgs 150/2022 restringe il campo applicativo della regola ai soli casi di definizione del giudizio con una pronuncia di cognizione, che l’inequivocabile riferimento alla assenza dell’imputato preclude l’applicazione a casi differenti di procedimenti (come quello di prevenzione) in cui manchi tale accertamento in fase di costituzione delle parti.

Considerazioni, queste, che valgono anche per le ordinanze di inammissibilità pronunciate in appello per le quali appunto l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen. è preclusa sia per la forma del provvedimento impugnato (ordinanza e non sentenza), sia per l’assenza della dichiarazione di assenza perché emesse de plano, sia per l’impossibilità di applicare estensivamente regole limitative delle impugnazioni.

In conclusione, deve affermarsi che la regola dettata dall’art. 581 comma 1-quater che prevede la necessità di munirsi di specifico mandato ad impugnare avverso le sentenze pronunciate nei confronti di imputato giudicato in stato di assenza, non si applica all’impugnazione in cassazione delle ordinanze di inammissibilità pronunciate de plano dal giudice di appello ex comma secondo dell’art. 591 cod. proc. pen.