Stupefacenti: caratteri distintivi tra connivenza e concorso (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 25095/2024 ribadisce i caratteri distintivi tra la connivenza non punibile e il concorso nel delitto di detenzione di stupefacenti.

La Suprema Corte sottolinea che, in tema di detenzione di stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso è richiesto un contributo quanto meno nell’occultamento, custodia e controllo dello stupefacente che, per essere finalizzati ad evitare che la stessa venga rinvenuta e quindi a protrarre la illegittima detenzione, costituiscono apporto concorsuale al reato in questione (Sez. 4, Sentenza n. 12777 del 12/10/2000, Rv. 217903 – 01).

La giurisprudenza di legittimità (vedi tra le altre Sez.3, 26/10/2021, n. 42435) ha pure specificato che il contributo, estrinsecato in maniera concreta, consapevole e volontaria, nell’occultamento, custodia e controllo della sostanza stupefacente, deve rivestire i caratteri di una condotta finalizzata ad evitare che la stessa sia rinvenuta e sia prodromica a protrarre la illegittima detenzione, non essendo per altro neanche sufficiente la consapevolezza della perpetrazione del reato a parte di altri.

Dunque, in caso di mera presenza sul luogo del reato, l’agente è punibile a titolo di concorso di persone solo qualora abbia partecipato o comunque facilitato la realizzazione del reato, anche mediante un consapevole rafforzamento del proposito criminoso dell’esecutore; quando la presenza, purché non meramente casuale, palesando chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto ed allorché l’agente abbia la coscienza e la volontà dell’evento cagionato da altro o altri coimputati, sia servita a fornire stimolo all’azione e un maggiore senso di sicurezza, rafforzando l’altrui proposito criminoso (Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 26445401).