Cassazione civile, Sez. 3^, ordinanza n. 2426/2024 del 25 gennaio 2024, ha ricordato che l’art. 651 cod. proc. pen. stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
Ha ulteriormente sottolineato, in adesione ad un consolidato indirizzo interpretativo ed in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, che il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale.
Nondimeno, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico; tale possibilità non comporta però anche l’obbligo per il giudice civile, in presenza di un giudicato penale, di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale (così la sentenza 17 giugno 2013, n. 15112, sostanzialmente ribadita dalla successiva sentenza 25 giugno 2019, n. 16893, e dall’ordinanza 7 maggio 2021, n. 12164).
Tale principio, è stato correttamente applicato dalla Corte d’appello nel caso in esame.
Bisogna ricordare, infatti, che il processo penale a carico di F. si è concluso con la sua condanna.
Che tale condanna faccia stato nel presente giudizio è evidente, tanto che la Corte d’appello ha preso le mosse proprio da tale elemento e l’ha dato per pacifico; non per questo, tuttavia, essa doveva ritenersi vincolata a riconoscere, in sede civile, la responsabilità esclusiva del F. anche ai fini risarcitori.
La Corte, in altri termini, non avrebbe mai potuto sostenere che a carico del F. e della società di assicurazione della vettura da lui condotta non gravasse alcun obbligo di risarcimento danni; ma nessun altro vincolo sussisteva in ordine al riparto delle percentuali di colpa, per cui la decisione impugnata è esente da censure nella parte in cui – valutando il complesso delle prove con piena autonomia di giudizio ed esercitando un potere tipico del giudice di merito – è pervenuta alla conclusione che il riparto delle colpe tra i due conducenti era nella misura di metà per ciascuno. La sentenza, d’altra parte, ha spiegato con chiarezza le ragioni di questa decisione, evidenziando la sussistenza di elementi di colpa a carico di entrambi i conducenti e rilevando che nessuno dei due aveva vinto la presunzione di cui all’art. 2054, primo comma, cod. civ.; per cui è evidente che la lamentata violazione di legge non sussiste.
