Divieto di reformatio in peius: non si applica al giudizio conseguente alla rescissione del giudicato (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 16351/2024, udienza del 29 febbraio 2024, ha riaffermato il consolidato principio interpretativo, sancito anche dalle Sezioni unite penali, secondo cui il divieto di infliggere una pena più grave, di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non opera nel nuovo giudizio conseguente all’annullamento della sentenza di primo grado – impugnata dal solo imputato – disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per nullità dell’atto introduttivo ovvero per altra nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata (Sez. U, n. 17050 del 11/04/2006, Maddaloni, Rv. 233729-01, Sez. 3, n. 6710 del 18/10/2017, Rv. 272117-01; Sez. 2, n. 24820 del 25/02/2009, Rv. 244453-01).

Ad analoga conclusione di non operatività del divieto di reformatio in peius si deve pervenire con riferimento al nuovo giudizio conseguente alla revoca della sentenza di primo grado a seguito dell’accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato e della restituzione degli atti al giudice di primo grado.

La rescissione del giudicato si fonda infatti sulla ritenuta nullità assoluta e insanabile della dichiarazione di assenza dell’imputato, vizio, questo, che travolge l’intero giudizio e la sentenza con cui esso è stato deciso, la quale, essendo perciò priva di effetti, non può quindi costituire un valido termine di paragone rispetto al quale raffrontare il trattamento sanzionatorio poi irrogato nel nuovo giudizio.

Il concetto di reformatio in peius implica infatti logicamente la necessità dell’esistenza di un termine di paragone rappresentato da una precedente sentenza, presupposto, questo, che viene a mancare quando tale sentenza sia stata “cancellata” perché costituente il provvedimento finale di un giudizio nullo, in quanto essenzialmente e ab origine viziato; con la conseguenza che, per effetto di una tale sentenza, non si può ritenere acquisita, in capo all’imputato, alcuna posizione sostanziale favorevole. In questi casi di invalidità del pregresso giudizio, quello nuovo si configura come del tutto autonomo e non come una fase d’impugnazione – come è invece previsto nell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., il quale ha riguardo alla decisione del giudice d’appello nell’ipotesi di impugnazione del solo imputato – ed è, appunto, tale autonomia a precludere l’operatività di un limite al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena.

Fermo restando il carattere dirimente di quanto si è appena esposto, si deve aggiungere, per completezza, tenuto conto del profilo di asserita violazione del divieto di reformatio in peius che è stato prospettato dal ricorrente, che costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, non costituisce violazione del suddetto divieto la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell’appello quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario ai sensi dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Rv. 273923-01; Sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011, dep. 2012, Rv. 252007-01; Sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015, Rv. 262286-01; Sez. 5, n. 42611 del 20/04/2005, Rv. 232995-01).