Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 25401/2024, udienza del 20 giugno 2024, ha affrontato la questione delle deroghe consentite normativamente al divieto generale di utilizzazione di conversazioni e comunicazione al di fuori del procedimento nel quale sono state acquisite.
L’art. 270 cod. proc. pen. risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n. 161 del 30/12/2019, convertito con modificazione nella legge n. 7 del 2/2/2020, ha previsto, al primo comma, due distinte deroghe al generale divieto di utilizzazione di captazioni effettuate in diverso procedimento: la prima, che ricalca la disciplina previgente, consente la circolazione extra procedimentale delle intercettazioni in relazione all’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza; la seconda concerne i reati di cui all’art. 266, comma 1, cod. proc. pen. (art. 270, comma 1, cod. proc. pen.).
Ne consegue che per la prova di reati che rientrino nel novero delle suddette deroghe, i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili anche in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate se risultino “rilevanti e indispensabili” – così recita la norma con valore rafforzativo – per l’accertamento di detti reati.
Solo per completezza argomentativa, si segnala come il legislatore, con d.l. n. 105 del 10 agosto 2023, convertito con modificazioni dalla I. n. 137 del 9 ottobre 2023, sia nuovamente intervenuto sulla formulazione del primo comma dell’art. 270 cod. proc. pen., sopprimendo il riferimento ai reati di cui all’art. 266, comma 1, cod. proc. pen.; la modifica, come prevede la legge stessa, vale per i procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione e, pertanto, non riguarda il caso in esame.
Rimane aperto il problema riguardante l’interpretazione dell’art. 270 comma 1-bis cod. proc. pen., la cui applicazione riguarda il caso che occupa.
Si comprende come il legislatore abbia inteso prevedere un regime particolare per le intercettazioni effettuate mediante captatore, stabilendo che “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di’ autorizzazione qualora risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti indicati dall’articolo 266, comma 2-bis“.
La formulazione della norma non è di facile interpretazione: in particolare, sembrerebbe non chiaro il significato da attribuirsi alla clausola di apertura, che fa salvo il disposto del comma 1, introducendo, al tempo stesso, significative restrizioni riguardanti le intercettazioni mediante captatore.
Proprio l’iniziale clausola di salvezza ha indotto il Tribunale che ha emesso l’ordinanza impugnata a ritenere che possa trovare applicazione nel caso in esame, sic et simpliciter, il primo comma dell’art. 270 cod. proc. pen.
Ebbene, un’attenta lettura dell’art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen. induce a ritenere che le restrizioni previste dal legislatore con riferimento alle intercettazioni operate con captatore informatico valgano unicamente per le conversazioni tra presenti.
Il captatore informatico, come è noto, è un programma informatico intrusivo (c.d. “malware”) che si installa su dispositivi mobili (cellulare, computer e tablet), dotato di diverse funzionalità: esso, infatti, consente la intercettazione di chiamate vocali, di chat e di messaggi istantanei; consente inoltre l’ascolto di conversazioni tra presenti, permettendo di intercettate le conversazioni che si svolgano tra più persone che si trovino nelle vicinanze del dispositivo.
La precisazione contenuta nel corpo della norma, che si rivolge a “i risultati delle intercettazioni tra presenti“, limita a questa ipotesi l’ulteriore specificazione contenuta nell’art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen. Pertanto, ove attraverso il captatore informatico si registrino conversazioni tra presenti, l’utilizzo di dette intercettazioni sarà consentito al di là dei limiti di autorizzazione del decreto che ha disposto l’intercettazione solo per l’accertamento dei più gravi delitti indicati dall’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La scelta del legislatore di limitare l’utilizzo in altri procedimenti e fuori della previsione del decreto autorizzativo a delitti di particolare gravità e allarme sociale (quali quelli in materia di criminalità organizzata, terrorismo eccetera, previsti nel decalogo di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen., richiamato dall’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.) si giustifica in ragione della particolare invasività del mezzo, che consente, nel caso precipuo di conversazioni tra presenti, intercettazioni in incertam personam.
D’altro canto, è prerogativa del legislatore l’attuazione del bilanciamento di valori costituzionali tra loro contrastanti (il diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e l’interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire coloro che delinquono), secondo modalità improntate a criteri di ragionevolezza, pur nell’ineludibile esigenza di garantire il perseguimento dei fini dell’amministrazione della giustizia (si veda Corte Cost. sentenza n. 366 del 1991).
Ove, tuttavia, l’intercettazione effettuata mediante captatore si svolga con modalità che non riguardino le conversazioni tra presenti (come nel caso di chiamate vocali tra due persone), la clausola di salvezza indicata nell’incipit della formulazione dell’art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen. consente di ricondurre il caso nell’ambito della previsione di cui al primo comma dell’art. 270 cod. proc. pen. In tale ipotesi l’utilizzazione in altro procedimento della conversazione intercettata tra due persone – realizzata anche mediante impiego del captatore – sarà possibile ove sia rilevante e indispensabile per l’accertamento di reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e dei reati di cui all’art. 266, comma 1, cod. proc. pen.
In conclusione, può affermarsi il seguente principio: “In tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni operate con captatore informatico per reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto autorizzativo, la previsione di cui all’art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui limita l’utilizzazione all’accertamento dei delitti indicati nell’art. 266, comma 2-bis cod. proc. pen., è riferita alle sole intercettazioni tra presenti. Non così per le conversazioni che non si svolgano tra presenti, realizzate anche mediante captatore, rispetto alle quali vale la clausola di salvezza contenuta nell’incipit dell’art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., che rinvia alle condizioni previste nel primo comma dell’art. 270 cod. proc. pen.“.
