Il diritto di replica dell’imputato e del suo difensore è previsto a pena di nullità ma come e quando deve essere eccepita la sua violazione?
La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 42376/2023 ha ricordato che la nullità conseguente alla violazione del diritto di replica spettante all’imputato ed al suo difensore, in quanto successiva alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale e non integrante quindi violazione del diritto al contraddittorio sulla formazione della prova, rientra tra quelle relative, dovendo pertanto essere eccepita immediatamente. L’articolo 523 comma 5 prevede che “In ogni caso l’imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano”.
La nullità conseguente alla violazione del diritto di replica spettante all’imputato ed al suo difensore deve essere eccepita immediatamente e verbalizzata per poter essere coltivata nel prosieguo con l’impugnazione.
La Corte d’appello, conformemente a quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, ha correttamente ritenuto che la nullità derivante dalla violazione del diritto di replica dell’imputato e del suo difensore rientri tra le nullità relative e che, pertanto, debba essere eccepita immediatamente (Sez. 3, n. 364 del 17/9/2019; Sez. 3, n. 35457 del 14/07/2010, Rv. 248630).
Orbene, come risulta dall’esame del fascicolo, consentito in questa sedé di legittimità attesa la natura processuale del vizio dedotto, l’eccezione di nullità è da ritenersi tardiva in quanto formulata solo con i motivi di appello nonostante il provvedimento reiettivo fosse stato comunque emesso in udienza alla presenza dell’imputato e del suo difensore.
Il principio era stato già espresso nel precedente suindicato cassazione sezione 3 numero 35457/2010: “Ora è del tutto evidente che il diritto dell’imputato a prendere la parola per ultimo, così come il diritto di replica del difensore, contemplati entrambi dall’art. 523 cpp nell’ambito della disciplina dello svolgimento della discussione finale, vanno coordinati con la facoltà dell’imputato di rendere in ogni stato e grado le dichiarazioni che ritiene opportune, purché ovviamente esse si riferiscano all’oggetto dell’imputazione (cfr. Sez. 1 1994 n. 1708, RV 196401).
È evidente, quindi, che il diritto di replica non appare invocabile in ipotesi di mere schermaglie di carattere esclusivamente personale tra i difensori.
In più la nullità indicata deve essere immediatamente dedotta, dovendo essere evidentemente ricompresa nel novero di quelle relative, tenuto conto del momento processuale in cui interviene contraddistinto dall’ultimazione dell’istruttoria dibattimentale.
Anche a volere accedere, quindi, alla tesi sostenuta nel motivo di ricorso secondo cui la richiesta di replica sarebbe stata necessariamente formulata nel corso dell’udienza (mentre la sola verbalizzazione sarebbe avvenuta in un momento successivo), si deve rilevare comunque la tardività dell’eccezione di nullità in quanto formulata solo con i motivi di appello nonostante il provvedimento reiettivo fosse stato comunque emesso in udienza alla presenza dell’imputato e del suo difensore”.
