Impugnazioni e dichiarazione o elezione di domicilio: alle Sezioni unite l’art. 581 comma 1-ter cpp (Riccardo Radi)

La collega Daniela Ceci ci ha segnalato l’ordinanza di Cassazione penale, Sez. V, 19 giugno 2024 (alla fine del post è allegata la scheda riassuntiva) che, in tema di impugnazioni, ha rimesso alle  Sezioni unite la seguente questione di diritto: “se il disposto dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. – che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio – possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo.

Ricordiamo l’indirizzo minoritario della Cassazione, in particolare della sezione 2, la quale con la sentenza numero 23275/2024 ha stabilito che “L’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo, nell’intestazione dell’atto di appello, all’elezione o dichiarazione già effettuata dall’appellante personalmente nel corso del giudizio di primo grado, da ritenersi equipollente all’allegazione dell’atto. (Fattispecie relativa all’elezione di domicilio presso il difensore effettuata da imputato detenuto, sempre presente nel giudizio di primo grado)”.

Ed ancora Cassazione sezione 2 sentenza numero 16480/2024 che ha stabilito che: “Non viola il disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la puntuale allegazione difensiva, nell’intestazione dell’atto di appello, della ricorrenza dell’elezione di domicilio, già effettuata dall’appellante presso il difensore di fiducia nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la lettura costituzionalmente orientata data alla disciplina in esame, funzionale ad assicurare che non sia irragionevolmente limitato “il diritto di accesso” al giudizio di impugnazione, come affermato, peraltro, dalla Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia, in sede di valutazione della compatibilità delle restrizioni normative col diritto di accesso al giudice, previsto dall’art. 6 della Convenzione)”.

Sulla stessa falsariga la Cassazione sezione 2 numero 20515/2024. Non resta adesso che attendere la pronuncia delle Sezioni unite.