Il verbale di polizia e il suo valore probatorio nel giudizio civile (Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. 3^, ordinanza n. 10376/2024 del 17 aprile 2024, ha chiarito che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.

Ha precisato, inoltre, che, riguardo alle altre circostanze di fatto che il pubblico ufficiale segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilità intrinseca che può essere esclusa solo da una specifica prova contraria.

In applicazione del principio il collegio di legittimità ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di “piena prova” delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale, intervenuta nell’immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale.