Affidamento in prova al servizio sociale: illegittima l’imposizione di prestazioni solidaristiche di natura patrimoniale senza base legale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 13525/2024, camera di consiglio dell’8 febbraio 2024, ha ricordato che, in linea generale, sono illegittime le prescrizioni attuative dell’affidamento in prova che impongano obblighi o divieti non tipizzati, capaci di tradursi in una incontrollata limitazione delle libertà e dei diritti della persona (Sez. 1, n. 54339 del 20/11/2018, Rv. 274756-01; Sez. 1, n. 1257 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 276383-01).

Se è vero che, all’atto dell’affidamento in prova al servizio sociale, si deve anche stabilire che l’affidato si adoperi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato (art. 47, comma 7, Ord. pen.), la Suprema Corte ha già ritenuto detta prescrizione non surrogabile con altra che gli imponga – ove in concreto risulti impedita, per mancanza o indisponibilità della persona offesa, o per altra ragione, l’esplicarsi della sua opera di solidarietà – un’attività di generica utilità sociale, in favore di enti o soggetti diversi dalla persona offesa, sia per l’eterogeneità e il diverso significato e orientamento finalistico di siffatta prescrizione vicaria, sia perché essa rivestirebbe un indebito contenuto afflittivo supplementare (Sez. 1, n. 7520 del 06/12/2001, dep. 2002, Rv. 221192- 01; Sez. 1, n. 410 del 23/11/2001, dep. 2002, Rv. 220439-01).

Nel caso odierno, poi, la prescrizione imposta dal tribunale di sorveglianza al ricorrente di versare 200 € mensili in favore di una associazione operante nell’ambito del recupero dei giovani tossicodipendenti è totalmente priva di base legale, diretta o mediata da titolo giudiziale, in palese violazione dell’art. 23 Cost.

Tale prescrizione deve essere rimossa, indipendentemente dall’accertamento delle condizioni economiche dell’affidato, restando tale profilo assorbito nell’ambito della decisione assunta.

Deve essere pertanto disposto l’annullamento senza rinvio, in parte qua, dell’ordinanza impugnata.