“Avvocato, concluda, il tempo a sua disposizione è scaduto”: i poteri del giudice durante la discussione (Riccardo Radi)

Quante volte l’avvocato è invitato a limitare la propria discussione, alle volte in maniera brusca e con toni imperativi che arrivano a togliere letteralmente la parola al difensore!

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 17681/2024 si è occupata di un caso dove la difesa lamentava la limitazione delle facoltà difensive in sede di discussione, in quanto il Presidente aveva più volte sollecitato la difesa a limitare la discussione fino ad arrivare a togliere la parola all’avvocato.

La Suprema Corte, ricordando i poteri di direzione previsti dall’articolo 523 comma 3 c.p.p. il quale prevede che: “Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione”, ha stabilito che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione con cui si lamenti la limitazione delle facoltà difensive per effetto dell’esercizio, da parte del presidente del collegio, dei poteri di direzione di cui all’art. 523, comma 3, c.p.p., nel caso in cui non siano specificati i temi preclusi dall’intervento presidenziale e la loro pertinenza rispetto alla decisione.  

La Cassazione ha sottolineato che l’articolo 470 c.p.p., che prevede la disciplina dell’udienza, stabilisce che i provvedimenti del giudice per la direzione della discussione sono adottati senza formalità, e nei confronti degli stessi non sono, di conseguenza, ipotizzabili le cause di nullità di ordine generale previste dalle lett. c) dell’art. 178 cod. proc. pen., né tantomeno essi sono suscettibili di censura per vizio di motivazione, non dovendo necessariamente essere motivati.

Ricordiamo una questione particolare dove la difesa lamentava che nel corso di una discussione avanti la corte d’Assise era stato impedito l’utilizzo di sistemi informatici.

Nella specie, la Suprema Corte ha escluso potesse integrare un’ipotesi di nullità il diniego al difensore di utilizzare, nel corso della sua discussione, sistemi informatici per illustrare le proprie conclusioni, cassazione sezione 1 sentenza numero 48311/2012.