Violazione di domicilio: configurabile anche sul pianerottolo condominiale antistante la soglia dell’abitazione (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 25016 depositata il 25 giugno 2024 ha ricordato che la violazione di domicilio riguarda anche le «appartenenze» dell’abitazione altrui, fra le quali rientra il pianerottolo condominiale antistante la porta di un’abitazione, cosicché commette violazione di domicilio, nella sua forma consumata e non di semplice tentativo, chi si introduca, “invito domino”, all’interno di un edificio condominiale sul pianerottolo e avanti alla soglia dell’abitazione di uno dei condomini, avente, come gli altri, diritto di escludere l’intruso.

Il reato previsto e punito dall’articolo 614 c.p. tutela non solo l’inviolabilità dell’abitazione e dei luoghi di privata dimora, ma anche le loro “appartenenze”, intendendosi per tali quei luoghi caratterizzati da un rapporto di funzionalità, servizio o accessorietà con l’abitazione, ancorché non costituenti con questa un corpo unico.

Il pianerottolo antistante l’abitazione e sul quale si apre la soglia della stessa costituisce, perciò, appartenenza anche se al servizio di tutti i condomini.

Commette, pertanto il delitto di violazione di domicilio, e non il semplice tentativo, chi si introduca –invito domino– all’interno di un edificio condominiale sul pianerottolo e “avanti alla soglia” dell’abitazione di uno dei condomini avente -come gli altri- diritto di escludere l’intruso (Cassazione sezione 5 numero 12751/1998).