Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 7140/2024, udienza del 19 gennaio 2024, ha ribadito che l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di una società avente residenza fiscale all’estero, la cui omissione integra il reato previsto dall’art. 5 del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste se detta società abbia stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi (cfr., tra le tante Sez. 3, n. 10098 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278536; Sez. 3, n. 17299 del 27/02/2014; Sez. 3, n. 32091 del 21/02/2013, Rv. 257043; Sez. 3, n. 7080 del 24/01/2012, Rv. 252102; Sez. 3, n. 29724 del 26/05/2010, Rv. 248109).
Il senso reale dell’espressione “esterovestizione” ha riguardo al fenomeno di un’impresa estera che abbia una sede fissa di affari nel territorio italiano, ove effettua la gestione amministrativa, assume le decisioni strategiche, industriali e finanziarie ed ove programma tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto un fine sociale, senza tuttavia dichiarare all’autorità italiana i relativi proventi generati e ad essa direttamente imputabili: è, per tali ragioni, che viene definita “artificiosa” la costituzione o il trasferimento della sede della società all’estero, in quanto l’operazione appare tale, nel senso della creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica.
In linea con tale ricostruzione che valorizza quale parametro discretivo essenziale il luogo della effettiva amministrazione e gestione degli affari, si è condivisibilmente affermato (Sez. 3, n. 50151 del 13/07/2018, Rv. 274090) che, nell’ambito delle operazioni di “esterovestizione”, le società estero vestite non sono, per ciò soltanto, necessariamente sempre prive della loro autonomia giuridico-patrimoniale e, quindi, automaticamente qualificabili come “schermi” ovvero enti artificiosamente costruiti; invero, possono rientrare nel fenomeno della esterovestizione sia forme societarie del tutto apparenti (c.d. “società schermo”, come tali del tutto fittizie), sia altre forme comunque dotate di una propria autonomia giuridica ed operativa.
