Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 8929/2024, udienza del 17 gennaio 2024, in adesione ad un consolidato indirizzo interpretativo, ha ricordato che, in tema di effetto estensivo dell’impugnazione in materia cautelare, la frammentazione del procedimento derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti non preclude l’estensione degli effetti favorevoli della decisione allorché il vizio del provvedimento cautelare sia così radicale da essere necessariamente comune a tutti i coindagati (si confronti Sez. 6, n. 10809 del 08/01/2021, Rv. 280844 che ha dichiarato inammissibile il ricorso del PM avverso l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva rigettato l’appello cautelare per la rilevata esclusione, in un separato procedimento, della configurabilità indiziaria del delitto nei confronti di tutti gli indagati).
Il collegio di legittimità ha, inoltre, ricordato che non costituisce necessariamente fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, la decisione favorevole resa in altro giudizio cautelare nei confronti di un coindagato, poiché l’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione, prevista dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., opera a condizione che questa non sia fondata su motivi esclusivamente personali (Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020 Rv. 279887, che ha ritenuto insuscettibili di estensione gli effetti dell’annullamento disposto nei confronti di un coindagato per motivi legati alla prova del concorso e del contributo dallo stesso fornito, e non incidenti, invece, sulla configurabilità oggettiva del reato in addebito).
