Nullità del decreto di latitanza: assoluta o di ordine generale a regime intermedio? (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 24370/2024, udienza del 9 maggio 2024, ha affermato che l’eventuale illegittima dichiarazione di latitanza, che incida sul procedimento di notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, non comporta la nullità assoluta di tale vocatio in ius in presenza di avvenuta nomina di difensore di fiducia, munito di procura speciale alla richiesta di giudizio abbreviato e di avvenuta celebrazione del rito senza avere eccepito, nelle fasi preliminari di tale giudizio, la regolare dichiarazione di latitanza.

Ricorso per cassazione

Il difensore contesta la legittimità del decreto di latitanza, emesso in data 27/12/2019, per mancanza di prova della volontaria sottrazione all’esecuzione della misura cautelare e alla erronea risposta della corte territoriale che respingeva la questione di nullità sollevata perché non dedotta dalla difesa prima della pronuncia della sentenza di primo grado.

Argomenta la difesa l’erronea decisione dei giudici territoriali perché avrebbe erroneamente ritenuto una nullità di ordine generale a regime intermedio là dove, invece, i giudici territoriali dovevano correttamente rilevare la nullità di carattere assoluto del decreto di latitanza e la nullità di tutti gli atti derivati e della sentenza di primo grado.

In disparte la motivazione resa in punto volontaria sottrazione, sul rilievo della congruità delle ricerche e dalla volontà di sottrarsi argomentata in ragione del fatto che l’imputato avevano nominato un difensore di fiducia, sicché era a conoscenza del processo, tematica tutt’affatto diversa poiché la conoscenza, peraltro successiva all’emissione dell’ordinanza custodiale, non potrebbe essere assunta a fondamento della volontaria sottrazione al momento dell’esecuzione della misura, la corte territoriale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, in più occasione, ha affermato che la nullità del decreto di latitanza ha carattere assoluto rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Più esattamente è stato osservato, al riguardo, che l’erronea dichiarazione di latitanza dell’imputato, siccome fondata su un decreto invalido, inficia la validità della citazione a giudizio che è da considerarsi tamquam non esset e travolge ogni atto successivo imponendo la regressione del procedimento dinanzi al giudice dell’udienza preliminare.

Dunque, errata sarebbe la decisione della corte territoriale di ritenere sanata la nullità de qua.

Decisione della Corte di cassazione

Va, in primo luogo, disattesa la richiesta avanzata nella memoria di replica di rimettere alle Sezioni unite la questione che attiene alla qualificazione della nullità e ciò in quanto, per le ragioni che saranno indicate di seguito, non vi sono i presupposti di cui all’art. 618 cod. proc. pen.

Il ricorrente segnala, invero, un contrasto interpretativo tra decisioni assunte dalle sezioni ordinarie, alcune delle quali non sono state pronunciate in fattispecie analoga.

Va subito detto che, in fattispecie analoga, la Suprema Corte, nel caso dell’imputato latitante che ha poi rilasciato una procura speciale al difensore di fiducia per richiedere il giudizio abbreviato, così dimostrando di essere perfettamente a conoscenza del procedimento a suo carico, ha affermato che l’eventuale erronea dichiarazione di latitanza per irritualità delle ricerche non determina una omessa citazione dell’imputato, bensì una nullità a regime intermedio da dedurre prima della pronuncia della sentenza di primo grado, qualora la notificazione del decreto di citazione all’imputato venga eseguita mediante consegna dell’atto al difensore di fiducia, al quale era stato dato mandato anche per la scelta del rito e questi, comparendo in udienza, abbia richiesto il rito abbreviato, senza formulare eccezioni sulla validità della “vocatio in ius”, in tal modo facendo risultare una situazione idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato (Sez. 6, n. 53599 del 10/12/2014, Rv. 261872 – 01).

Il principio è stato nuovamente ribadito nella più recente pronuncia della Sez. 6, n. 41042/2021 del 07/10/2021, non massimata.

L’opposto principio di diritto è stato espresso da Sez. 1, n. 5032 del 17/12/2008, Caccavallo, Rv. 243345) secondo cui l’erronea dichiarazione di latitanza intervenuta antecedentemente all’esercizio dell’azione penale determina la nullità assoluta ed insanabile di tutti gli atti successivi, con conseguente regressione del procedimento e restituzione degli atti al pubblico ministero ove l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo, e in tempi più recenti da Sez. 2, n. 33618 del 11/06/2021, Rv. 281864 – 01, secondo cui l’erronea dichiarazione di latitanza dell’imputato, siccome fondata su decreto invalido, risultando dagli atti la stabile dimora all’estero dell’imputato medesimo, inficia la validità della citazione a giudizio che è da considerare “tamquam non esset” e travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del procedimento dinanzi al giudice dell’udienza preliminare, e ancora da Sez. 3, n. 1621 del 30/09/2015, Deninski, Rv. 266687 – 01, secondo cui l’erronea dichiarazione di latitanza intervenuta antecedentemente all’esercizio dell’azione penale determina la nullità assoluta ed insanabile di tutti gli atti successivi, con conseguente regressione del procedimento e restituzione degli atti al pubblico ministero ove l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo.

La Suprema Corte, nella decisione, in applicazione di tale principio, ha annullato le sentenze di primo e secondo grado emesse nei confronti del soggetto dichiarato latitante nei confronti del quale, dopo l’erronea dichiarazione di latitanza, era stato nominato un difensore di ufficio che aveva ricevuto, quale domiciliatario “ex lege”, la notificazione degli atti successivi.

Anche nella pronuncia Sez. 2, n. 33618 del 11/06/2021, la fattispecie era diversa da quella in scrutinio, essendosi tenuto il giudizio di primo grado con rito ordinario e solo nel giudizio di appello l’imputato latitante era assistito da difensore di fiducia.

Nella sentenza Caccavale il principio secondo cui l’erronea dichiarazione di latitanza determina una nullità assoluta della citazione a giudizio, era sviluppato, anche in questo caso, in un caso di giudizio ordinario nel quale la vocatio ius era conseguente alla nullità della dichiarazione di latitanza.

In applicazione del principio espresso da Sez. Un. 7.1.2005 n. 119, secondo cui in tema di notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. in effetti ricorre nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva da parte dell’imputato, avevano evidenziato che nel caso in valutazione “la citazione a giudizio è stata notificata rispettando i meccanismi della conoscenza legale previsti dal codice di rito per i latitanti, che potrebbero di per sé essere inidonei ad assicurare la effettività della conoscenza, ma la questione potrebbe restare irrilevante, almeno con riguardo alla fase del procedimento, qualora l’imputato avesse avuto conoscenza del procedimento e si fosse sottratto alla esecuzione dell’ordine di cattura per sua libera scelta (art. 296 c.p.p.). In tali casi potrebbe, infatti, ritenersi che vi sia stata anche la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell’imputato o comunque, quanto meno, una più che ragionevole presunzione che l’atto, notificato in conformità all’ordinamento processuale, abbia raggiunto lo scopo” ed ha infine, ritenuto tale soluzione in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo la quale ha riconosciuto che l’art. 6, comma 2, della Convenzione Europea, che sancisce un numero minimo di diritti dell’imputato, rappresentanti altrettanti aspetto della nozione generale di “equo processo”, non si disinteressa delle presunzioni di fatto o di diritto presenti nelle leggi penali dei singoli ordinamenti, mentre prescrive agli stati di contenere le presunzioni entro limiti ragionevoli, tenendo presente, da un lato, la gravità della posta in gioco e, dall’altro lato, l’esigenza di garantire il diritto di difesa (v. sentenza CEDU 7 ottobre 1988, ric. Salabiaku).

Si tratta di principi del tutto condivisibili, ma che non si attagliano al caso in esame, nel quale, come si è detto, l’imputato, pur citato secondo le disposizioni dettate per i latitanti, aveva avuto conoscenza del procedimento e, con la nomina di un difensore di fiducia al quale aveva conferito la procura speciale per chiedere il giudizio abbreviato, aveva non solo raggiunto lo scopo della conoscenza del processo, ma aveva altresì svolto l’attività difensiva precipua di quella fase processuale (udienza preliminare) chiedendo di essere giudicato con il rito abbreviato.

La soluzione interpretativa seguita dai giudici territoriali, che hanno aderito all’orientamento di legittimità sopra richiamato, a cui va data continuità, si pone nel solco di principi affermati da risalenti pronunce delle Sezioni unite che hanno trovato la sintesi nella più recente Sezioni unite Amato (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, Amato, Rv. 269027 – 01).

Tale decisione ha statuito che la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all’omessa citazione dell’imputato medesimo, in quanto impedisce a quest’ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, dep. 2002, Conti, Rv. 221402): “Perché tale nullità derivata sussista è necessario che la citazione sia stata omessa o che il vizio della notificazione sia tale da non consentire la conoscenza effettiva dell’atto (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539)“.

E aveva messo in evidenza come, sia la dottrina che la giurisprudenza, avevano elaborato una linea di tendenza volta ad utilizzare, nella decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali, quello che è stato definito un «criterio di pregiudizio effettivo», ovvero perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l’ipotesi di invalidità era destinata a presidiare.

Tale strada era già stata seguita in particolare dalla sentenza Sez. U, n. 119 del 2005, Palumbo, cit., secondo la quale in tema di notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione, non incidente sulla effettiva conoscenza, e non equiparabile perciò, quanto ad effetti, alla omessa citazione, conseguendo in tal caso l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.;

così anche la sentenza Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697, secondo la quale se è pur vero che, in base al vigente sistema di rito, rimane privo di rilievo, di fronte ad un atto nullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all’interesse protetto, considerato che tale pregiudizio deve considerarsi, come sostenuto da autorevole dottrina, immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato, è anche vero che lo stesso sistema legittima una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un “danno” misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sanatoria per “conseguimento dello scopo”, il richiesto interesse – concreto ed attuale – a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o no di questa. Una regola che si è tradotta nell’affermazione di principio secondo cui se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi;

ed ancora la sentenza Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396, per la quale la nullità della notifica all’imputato eseguita a norma dell’art. 157, comma 7-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, anziché al domicilio dichiarato o eletto, è una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen.; ed ancora la sentenza Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497, in cui si è affermato che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad una reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (è stato pertanto ritenuto, nel caso esaminato, che il reiterato avvicendamento di difensori costituiva una strategia non giustificata da esigenza difensive ed integrava un vero abuso delle facoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità.

Da cui il principio affermato dalle citate Sezioni unite Amato secondo cui l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento equiparabile all’omessa citazione dell’imputato, ma la sanzione processuale di cui all’art. 179 cod. proc. pen. deve essere riferita non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell’insieme di adempimenti che consente all’imputato, all’indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione, comporta che, quanto al caso in esame, l’eventuale illegittima dichiarazione di latitanza, che avrebbe inciso sul procedimento di notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, non comporta la nullità assoluta di tale vocatio in ius in presenza di avvenuta nomina di difensore di fiducia, munito di procura speciale alla richiesta di giudizio abbreviato e di avvenuta celebrazione del rito senza avere eccepito, nelle fasi preliminari di tale giudizio, la regolare dichiarazione di latitanza.

Peraltro, nello stesso tracciato interpretativo si erano mosse le sentenze sopra citate (sentenza Caccavale, Deninski) che hanno pur sempre ricondotto la nullità assoluta nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva da parte dell’imputato.

Consegue la manifesta infondatezza del motivo.