Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 24515/2024, udienza del 12 giugno 2024, ha chiarito la nozione di incidente stradale ai fini della specifica aggravante applicabile alla guida in stato di ebbrezza.
Nel caso in esame l’imputato aveva tamponato il veicolo che lo precedeva mentre si trovava in fase di semplice fermata e la valutazione dei giudici di merito, avallata dalla Suprema Corte, è stata che il sinistro si era verificato a causa delle condizioni alterate del conducente che gli avevano inibito ogni azione difensiva come era dimostrato dalla sua richiesta rivolta agli inquirenti di non procedere ad accertamenti sulla alcolemia.
Il tamponamento aveva interrotto o comunque turbato significativamente lo svolgimento della normale circolazione stradale e aveva costituito un elemento potenzialmente idoneo a determinare danni o pericoli per la collettività.
Il collegio di legittimità, in esplicita adesione al principio già affermato da Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, ha ritenuto che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alta collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.
