Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 24559/2024, udienza del 6 giugno 2024, richiamando un consolidato indirizzo interpretativo, ha ritenuto che integri il reato di estorsione la pretesa azionata in giudizio per scopi eccentrici rispetto a quelli per i quali il diritto è riconosciuto o tutelato, o comunque non dovuti nell’an o nel quantum, onde conseguire un profitto contra ius.
In altri termini, integra gli estremi del reato di estorsione la minaccia di prospettare azioni giudiziarie al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute, qualora l’agente ne sia consapevole, potendosi individuare il male ingiusto ai fini dell’integrazione del più grave delitto nella pretestuosità della richiesta (Sez. 2, n. 19680 del 12/4/2022, Rv. 283199 – 02; Sez. 6, n. 47895 del 19/6/2014, Rv. 261217 – 01).
Diversa situazione si verifica quando l’azione giudiziaria è intentata, atteso che in questa ipotesi l’intermediazione del giudice, investito della cognizione della pretesa avanzata, impedisce che si possa ipotizzare da un lato la costrizione illecita e dall’altro l’ingiusto profitto dell’attore, dovendosi di conseguenza escludere la sussistenza dei suddetti elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. (Sezione 2, n. 50652 del 10/11/2023, n.m.).
Il giudice, invero, con il provvedimento che definisce il giudizio esercita un potere di natura pubblicistica, connesso all’esercizio della giurisdizione, finalizzato all’attuazione delle norme giuridiche ed alla risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti, che rende, dunque, non configurabile l’estorsione.
Ne consegue che non ogni prospettazione alla controparte o a persona terza di esercitare un’azione giudiziaria e tantomeno l’effettivo esercizio dell’azione giudiziaria ancorché caratterizzata da prospettazioni infondate o da richieste economiche esorbitanti il dovuto deve essere considerata come una minaccia finalizzata ad ottenere un ingiusto profitto: è tale solo quella che appare ictu oculi finalizzata a conseguire un profitto ulteriore ed ingiusto, parallelo e complementare rispetto al preteso diritto azionato in sede giudiziaria.
Deve quindi ritenersi che, qualora l’azione in giudizio, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, sia strumentale all’ottenimento dell’ingiusto profitto per via extragiudiziaria, ad esempio, perché, attraverso una pletora di azioni giudiziarie tendenti a fiaccare la resistenza morale ed economica delle controparti, costrette comunque a sostenere anticipatamente spese ed oneri per interventi in giudizio, mira a giungere ad una transazione al di fuori del giudizio e proprio al fine di estinguerlo, il delitto di cui all’art. 629 cod. pen., anche nella forma tentata, qualora il fine prefissato non sia raggiunto, è pienamente configurabile.
Se quello descritto è l’ambito valutativo nel quale si deve muovere il giudice, così come è evidente che non perché un’azione giudiziaria è temeraria ciò comporta un tentativo di estorsione, è tuttavia altrettanto evidente che i caratteri di illiceità penale devono essere adeguatamente sondati attraverso una compiuta contestualizzazione delle vicende e delle conseguenti pretese economiche.
Ed è proprio quest’ultimo il vizio di motivazione che presenta l’ordinanza impugnata che si è limitata ad operare una valutazione astratta della problematica giuridica senza tenere conto della possibile pretestuosità delle richieste avanzate dall’indagato, della strabordante esosità degli importi azionati così come emergenti dalle imputazioni che almeno in alcuni casi appaiono pacificamente esorbitanti rispetto ai diritti che si pretendono lesi ma, soprattutto, del numero e della serialità delle decine di azioni giudiziarie intraprese anche nei confronti di soggetti diversi, requisiti tutti che devono essere analiticamente analizzati anche al fine di una corretta valutazione del reale animus agendi dell’imputato.
Sul punto, deve essere rimarcato quanto evidenziato dal ricorrente circa il fatto che l’emersa pretestuosità dei diritti azionati emerge dalla lettura di alcune delle sentenze del Tribunale di xxx, che – nel definire numerosi altri giudizi intentati dagli indagati con condanna ex art. 96 cod. proc. civ. – ha accertato l’esistenza di «rivendicazioni insussistenti» e «palesemente infondate», parlando anche di «… coscienza dell’infondatezza della domanda», il tutto unito al fatto che, come altresì evidenziato dall’odierno ricorrente, presso il medesimo Tribunale risultano essere stati incardinati dall’imputato C. e da suo assistito F. ben 168 procedimenti (tra i quali ancora 92 pendenti).
Ne consegue che il Tribunale del riesame ha fatto malgoverno dei principi di diritto sopra ribaditi, posto che ha ritenuto non concretizzato il tentativo di estorsione in ragione del concreto esperimento dell’azione giudiziaria innanzi al giudice civile, senza considerare le peculiarità del caso oggetto di scrutinio: si è in presenza, come detto, di una pluralità significativa di azioni giudiziarie intentate contro le medesime persone, connotate da serialità, del tutto strumentali e sproporzionate nelle richieste di risarcimento, rispetto alle quali è necessaria una puntuale valutazione al fine di verificare se siano finalizzate ad assillare ed a fiaccare la resistenza dei convenuti, sì da indurlo a raggiungere un accordo extragiudiziale ed ottenere in tal modo – a seguito di siffatta condotta costrittiva – un ingiusto profitto.
L’ordinanza impugnata, dunque, va annullata in parte qua, con rinvio al Tribunale di xxx, che dovrà fare corretta applicazione del principio di diritto sopra enunciato e valutare se le plurime azioni giudiziarie patrocinate dall’avv. C. siano finalizzate a conseguire un profitto ingiusto per via extragiudiziale.
