La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 19626/2024 ha stabilito che le cause di incompatibilità e di incapacità dei periti previste dall’art. 225, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione, neanche in via analogica, nei confronti dei consulenti tecnici del pubblico ministero, sicché sono utilizzabili gli accertamenti eventualmente compiuti dai predetti consulenti che si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 222 cod. proc. pen.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha escluso l’incompatibilità dell’esperto nominato dal pubblico ministero ed inserito negli organici della stessa azienda sanitaria locale cui faceva capo l’imputato.
Nel caso di specie la difesa ha dedotto la violazione della legge processuale derivante dall’omesso rilievo dell’incompatibilità con l’incarico espletato in capo al consulente del p.m., escusso in dibattimento e il cui elaborato è stato acquisito al fascicolo ai sensi dell’art.501, comma 2, cod. proc. pen.
Sul punto, va osservato che costituisce giurisprudenza consolidata della cassazione quella in base alla quale è assorbente il fatto che le norme in tema di incompatibilità previste dall’art. 225 cod. proc. pen., comma 3, non trovano applicazione nei confronti dei consulenti del p.m. nominati ai sensi dell’art. 359 cod. proc. pen.
Risulta, difatti, chiaramente dalla collocazione sistematica della norma che le incompatibilità previste per il perito ed i consulenti riguardino la perizia ed il suo espletamento.
Le medesime “garanzie” non hanno invece ragion d’essere quando si tratti di una consulenza di parte disposta dal p.m. in sede di indagini preliminari.
La giurisprudenza della Suprema Corte è, infatti, orientata nel senso che nei confronti dei consulenti tecnici nominati dal p.m. ai sensi dell’art. 359 cod. proc. pen. non trovano applicazione, neppure in via analogica, le ipotesi di incapacità ed incompatibilità previste dall’art. 225 cod. proc. pen., comma 3; né gli accertamenti compiuti dal consulente del p.m. che si trovi in una delle situazioni previste dall’art. 222 c.p.p., comma 1, lett. a), b), e) d), richiamato dal suddetto art. 225 cod. proc. pen., possono essere annoverati tra gli atti inutilizzabili (Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247870; Sez. 3, n. 39512 del 26/04/2017, N., Rv. 271421).
In ogni caso, va rilevato che – a differenza di quanto previsto per il consulente tecnico d’ufficio nominato in sede civile (art.51 e 63 cod. proc. civ.) – il codice di procedura penale non prevede, nell’ambito dell’art. 222 cod. proc. pen. e del successivo art. 225 cod. proc. pen. (richiamato a proposito dei consulenti di parte), alcuna ipotesi di incompatibilità con l’ufficio derivante da rapporti di dipendenza con una delle parti e dal conseguente conflitto di interessi; dovendosi sottolineare come le cause di incompatibilità abbiano carattere tassativo e non estensibile in via analogica (Sez. 3, n. 21939 del 19/04/2016, B., Rv. 267471; Sez. 3, n. 25313 del 05/02/2019, Rv. 276004).
