Cose esposte alla pubblica fede: condizioni per la configurabilità (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 17029/2024 ha esaminato le condizioni necessarie per la configurabilità dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede.

La Suprema Corte ha stabilito che in tema di furto, ai fini dell’esclusione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede è necessario l’esercizio di una diretta e continua custodia sulla cosa da parte del proprietario o dell’addetto alla vigilanza, non essendo sufficiente che l’accesso al luogo non sia libero.

Nella fattispecie, la Cassazione ha ritenuto esente da censure la decisione dei Giudici di merito che hanno ravvisato l’aggravante nel caso di furto di una bicicletta, parcheggiata sul pianerottolo antistante l’abitazione della vittima ubicata in un condominio il cui accesso era regolato da un codice segreto, personalizzato per ciascuno dei condòmini.

Innanzitutto, in tema di furto, la ratio dell’aggravamento della pena, previsto dall’art. 625 n. 7, terza ipotesi, cod. pen., non è correlata alla natura – pubblica o privata – del luogo ove si trova la “cosa”, ma alla condizione di esposizione di essa alla “pubblica fede”, trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l’altrui bene da parte del consociato.

Ne consegue che tale condizione può sussistere anche nel caso in cui la cosa si trovi in luogo privato cui ha comunque la possibilità di accedere un numero di persone, anche ulteriore rispetto ai condomini, a nulla rilevando l’esistenza di una modalità di accesso attraverso la digitazione di un codice segreto dal momento che essa non comporta di per sé né la preclusione a terzi, ivi comprese persone non condomine, di accedere all’interno del condominio né una vigilanza costante sui beni che possono trovarsi al suo interno.

E a proposito della sorveglianza si è altresì già specificato che in tema di furto, l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della “res”, ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 – 01).

La ratio dell’aggravante risiede precipuamente nell’esigenza di apprestare una più efficace tutela per le cose non soggette a una diretta e continua custodia del titolare, sicché le caratteristiche del luogo – se pubblico o privato ma aperto liberamente, o meno, al pubblico, risultano irrilevanti perché ciò che rileva è che al luogo possano accedere terzi e che il bene venga “affidato” al rispetto altrui, in assenza di un continuativo controllo su di esso da parte del proprietario o di altri.

Si deve quindi affermare che per l’esclusione dell’aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede è necessario l’esercizio di una diretta e continua custodia sul bene da parte del proprietario o dell’addetto alla vigilanza non essendo sufficiente che l’accesso al luogo, pur consentito ad un numero indeterminato di persone, non sia libero.

Né potrebbe, infine, dubitarsi che nel caso di specie sussista il requisito, più che della necessità, della consuetudine, dal momento che non è affatto inusuale lasciare la bicicletta sul pianerottolo di casa soprattutto in determinati contesti in cui l’uso della bicicletta è molto frequente.