Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 22545/2024, udienza del 9 aprile 2024, ha precisato che la mancata comunicazione all’imputato del nominativo del difensore d’ufficio designato dall’autorità giudiziaria non comporta, in difetto di espressa previsione in tal senso, la nullità dell’atto al cui compimento è funzionale la nomina (sez. 6, n. 26095 del 3/6/2010, Rv 248036).
La disposizione di cui all’art. 28 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale – il quale prevede che il nome del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all’imputato – non è, infatti, tutelata, in caso di omissione, da alcuna sanzione di nullità; sicché, in ossequio al principio della tassatività dei vizi che comportano nullità (art. 177 cod. proc. pen.) non si può ritenere che la mancata comunicazione all’imputato del nominativo di quel difensore comporti la nullità dell’atto al cui compimento era finalizzata la designazione (Sez. 1, 20/1/1993 n. 205, rv. 193089; Sez. 1, 2/2/2006 n. 9541, rv. 233540).
Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha escluso che, a seguito della morte del difensore di fiducia, l’imputato avesse diritto alla comunicazione della nomina del difensore d’ufficio designato dal Tribunale; e risulta pertinente anche il richiamo alla sentenza n. 37920 del 2017 in cui si precisa che “L’obbligo di comunicazione all’imputato del nominativo del difensore di ufficio, previsto dall’art. 28 disp. att. cod. proc. pen., non si applica nel caso in cui la nomina avvenga in udienza“, riferendo tale assunto al caso in cui l’imputato resti privo del difensore fiducia o per rinuncia al mandato o “per qualsiasi altra causa” (quale è il decesso).
