Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 23285/2024, udienza del 4 giugno 2024, ha ribadito che il provvedimento con il quale il pubblico ministero, ai sensi dell’art. 355, comma 2, cod. proc. pen., la convalida del sequestro, è da ritenere inefficace per intempestività, ove non rechi l’attestazione, da parte dell’ausiliario, della data di deposito e neppure sussistano altri elementi dimostrativi della sua tempestiva redazione (Sez. 3, n. 2691 del 06/12/2019, dep.2020, Rv. 278282-01; Sez. 5, n. 17108 del 21/10/2014, Rv. 264067-01; Sez. 1, n. 41329 del 03/06/2003, Rv. 225749-01).
In tal senso, si deve ricordare che a norma dell’art. 355 cod. proc. pen., nel caso in cui al sequestro abbia provveduto la polizia giudiziaria, il relativo verbale deve essere trasmesso, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore al pubblico ministero, il quale convalida il sequestro nelle quarantotto ore successive con decreto motivato.
In applicazione del principio generale, valido sia nel processo penale che in quello civile, per cui la data certa di un provvedimento del giudice o del pubblico ministero non emesso in udienza è quella risultante dalla certificazione del relativo deposito da parte del cancelliere o del segretario, gli effetti giuridici di un provvedimento, ancorché perfetto e valido, del pubblico ministero decorrono non dalla data che questi vi appone nell’atto di compilarlo, ma dal momento in cui lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione da parte del segretario, acquisisce data certa.
