Relata di notifica: limiti dell’efficacia fidefaciente e dei poteri di controllo del giudice (di Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 22519/2024, udienza del 5 marzo 2024, alla relazione di avvenuta notificazione proveniente dall’ufficiale giudiziario si annette sicuro rilievo dimostrativo, sia pure secondo moduli interpretativi non sempre omogenei, dovendo tuttavia reputarsi meritevole di condivisione l’assetto raggiunto dall’elaborazione di legittimità nelle pronunzie più recenti.

È, in particolare, da ritenere assodato che la relata di notifica ha efficacia fidefaciente soltanto in relazione alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Pertanto, la consegna dell’atto a mani proprie del destinatario o degli altri soggetti legittimati o il rilievo dell’impossibilità di reperire il destinatario presso il domicilio dichiarato, in quanto attività compiute direttamente dal notificatore, rivestono la suddetta efficacia.

Non sono, invece, assistiti da fidefacienza il contenuto delle dichiarazioni dall’ufficiale giudiziario raccolte in loco e le indicazioni che non si accompagnano ad alcuna specificazione delle attività poste in essere dal notificatore per giustificarle.

Resta, in sostanza, estranea all’area della fede privilegiata la verità intrinseca delle circostanze di fatto e degli accadimenti non percepiti direttamente dall’ufficiale giudiziario o da chi ne eserciti le funzioni, ma appresi per mezzo di informazioni fornite dai destinatari o dai consegnatari della copia dell’atto di notifica, ovvero anche da terzi (Sez. 5, n. 13257 del 10/01/2020, Rv. 278949 – 01; Sez. 5, n. 37518 del 12/03/2015, Rv. 265869 – 01).

In questa prospettiva si è evidenziato che la falsità delle modalità e del contenuto della relata eseguita dall’ufficiale giudiziario può essere provata solo dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all’art. 479 cod. pen., restando sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall’ufficiale notificatore e quelli avvenuti in sua presenza (Sez. 6, n. 3714 del 09/01/2013, Rv. 254470 – 01, in fattispecie nella quale è stata ritenuta inidonea a inficiare la valenza dimostrativa dell’attestazione espressa dall’ufficiale giudiziario in merito all’avvenuto trasferimento degli imputati dal domicilio eletto per le notificazioni la mera produzione di certificazioni amministrative formalmente attestanti il mantenimento della residenza anagrafica in quel domicilio).

Nell’alveo così definito, dunque, la mancata previsione espressa nell’art. 168 cod. proc. pen. della natura fidefaciente fino ad impugnazione di falso del contenuto della relata di notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario con riguardo a quanto egli attesti aver fatto o essere avvenuto in sua presenza (a differenza dell’esplicita previsione di cui all’art. 176 cod. proc. pen. del 1930, in base a cui la relazione di notifica “fa fede fino ad impugnazione di falso, per quanto l’ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza”), non implica l’effetto che il giudice possa liberamente valutare la falsità di un estremo documentato nella relazione sulla base di quanto la parte adduce, ma comporta soltanto la caduta del presupposto dell’incidente di falso, in omaggio al principio della semplificazione e speditezza del processo, fermo restando che restano sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall’ufficiale notificatore e quelli avvenuti al suo cospetto, di guisa che, se la parte intende addurre la falsità delle modalità emergenti dalla relata, non può provarle se non dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all’art. 479 cod. pen. (Sez. 2, n. 17737 del 08/04/2008, Rv. 239785 – 01; Sez. 4, n. 10113 del 23/01/2007, Rv. 236108 – 01).