Attenuanti in appello: il loro riconoscimento obbliga a rivedere la quantificazione del danno (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 19657/2024, udienza dell’11 aprile 2024, ha ribadito che la sentenza di appello che riconosce la sussistenza di una o più circostanze attenuanti, poiché si pronuncia sulla responsabilità penale dell’imputato e concorre a definirne la concreta configurazione, dispiega efficacia anche sulla quantificazione del risarcimento del danno che, pur in assenza di specifico gravame sul punto, in forza dell’effetto devolutivo ex art. 574, comma 4, cod. proc. pen., deve essere dalla Corte territoriale rideterminato rispetto a quello, deteriore, contenuto nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 36020 del 15/02/2017, Rv. 271180).

Analogo principio è stato ritenuto applicabile allorché la sentenza di appello, in parziale riforma di quella di primo grado, escluda la responsabilità in ordine ad uno o più reati contestati all’imputato (Sez. 6, n. 1611 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280583), così come in ipotesi di riqualificazione in appello nella fattispecie meno grave (Sez. 1, n. 34555 del 10/06/2022, non massimata).

I citati principi di diritto implicano, pertanto, che il diverso apprezzamento in ordine alla complessiva configurazione della responsabilità, sia che essa attenga al singolo fatto di reato, sia che afferisca alla coesistenza di plurime contestazioni che vengono meno o mutano anche in termini di differente qualificazione nel corso del processo, assume diretta valenza e si ripercuote sulla quantificazione dell’ammontare del risarcimento che pertanto dovrà, anche d’ufficio, essere ricalibrato.

Non sfugge a tale principio di diritto – conseguenza di quello devolutivo ex art. 574, comma 4, cod. proc. pen. in ipotesi di impugnazione dell’imputato per gli interessi civili – il caso in esame, in cui, a fronte di una valutazione operata dal Tribunale all’atto della quantificazione del danno (testualmente: “tenendo conto del lungo tempo trascorso dai fatti e del perseverare nella condotta da parte dell’imputato che, di fatto, in tutto il tempo ha negato l’accesso alla p. o. e la possibilità concreta di godere il bene”), veniva contrapposta altra e certamente differente valutazione che ha portato la Corte territoriale, seppure sotto il distinto aspetto della offensività, a riconoscere la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., fondata sulla tenuità dell’offesa) che viene apprezzata anche con riferimento alla “modalità della condotta”. La differente valutazione in chiave di scarsa offensività della condotta, cui perveniva la Corte territoriale allorché ha accolto il motivo di gravame con cui si richiedeva l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avrebbe imposto, anche d’ufficio, la rivalutazione della quantificazione del risarcimento del danno in precedenza fondato su differenti parametri.