Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 15652/2024, udienza del 7 marzo 2024, ha chiarito, in accordo ad un indirizzo interpretativo consolidato, che, ove una sentenza irrevocabile sia acquisita agli atti del processo ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., per fornire la prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento, essa necessita di una conferma esterna; tuttavia, tale conferma esterna non è richiesta ove la medesima sentenza sia utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite (Sez. 3, n. 33972 del 16/06/2023, D., Rv. 285063; Sez. 4, n. 12349 del 29/01/2008, De Angioletti, Rv. 239299).
Più in particolare, la conferma attraverso riscontri esterni al fatto dedotto in base ad una sentenza divenuta irrevocabile «non è necessaria quando la sentenza definitiva non venga direttamente utilizzate ai fini di prova ma come riscontro di altre prove già acquisite, non diversamente da quanto avviene tra le dichiarazioni di dichiarante che si riscontrino tra di loro». Infatti, «proprio per la funzione corroborante e non di piena prova della sentenza definitiva, l’art. 238-bis cod. proc. pen. non richiede che la sentenza sia stata pronunziata nei confronti delle persone imputate nel diverso procedimento in cui viene utilizzata».
Né «si tratta di una dimenticanza del legislatore perché la possibilità di utilizzare contro l’imputato prove formate in altro procedimento solo se il suo difensore ha partecipato alla sua assunzione è espressamente prevista dalla norma che precede (art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen) nel caso di prove assunte nell’incidente probatorio, nel dibattimento e di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza passata in giudicato».
Di conseguenza, «nei due ultimi casi ricordati la partecipazione del difensore all’assunzione consente di attribuire efficacia di piena prova alle prove in questione mentre nel caso previsto dall’articolo 238-bis cod. proc. pen., questa efficacia non esiste dovendo la prova essere oggettivamente riscontrata» (Sez. 4, n. 12349 del 29/01/2008).
