Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 22652/2024, udienza del 29 maggio 2024, ha precisato il regime cui sono sottoposti gli atti compiuti da un giudie incompatibile.
Vicenda giudiziaria
La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto FC responsabile del reato di rapina aggravata e lesioni.
Ricorso per cassazione
…Primo motivo
Il difensore dell’imputato ha anzitutto eccepito la nullità della sentenza per essere stata raccolta la prova integrativa, dedotta dalla difesa con l’appello e ritenuta necessaria dalla Corte ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. da un giudice incompatibile, come tale ritenuto dalla stessa Corte all’atto della successiva fase della deliberazione, senza tuttavia disporre la rinnovazione indispensabile di quell’istruttoria e senza nemmeno dichiarare espressamente e dopo contraddittorio l’efficacia di quegli atti istruttori.
…Secondo motivo
Il difensore lamenta la contraddittorietà della motivazione, derivante da travisamento evidente della prova rispetto all’esame dei filmati e della consulenza tecnica di parte in atti; precisa che i carabinieri, dopo aver arrestato e condotto il ricorrente presso i loro uffici, lo avevano fotografato e, come si evinceva dalla fotografia e dalle dichiarazioni rese dal teste F. alla Corte, l’appellante era vestito di scuro e calzava scarpe di colore nero; dagli ingrandimenti dei fotogrammi estrapolati dalle immagini di video sorveglianza risultava invece che il rapinatore individuato come FC aveva scarpe di colore bianco: dalle dichiarazioni dei testimoni e dalle immagini delle telecamere risultava che FC non poteva essere né il secondo rapinatore (in quanto indossava scarpe di colore diverso), né il primo rapinatore per inconciliabilità di stazza e statura; la Corte di appello aveva travisato la prova, scambiando tra loro i due rapinatori.
Decisione della Corte di cassazione
Quanto al primo motivo di ricorso, è stata denunciata la violazione di una disposizione finalizzata ad attestare l’inefficacia degli atti processuali compiuti da un giudice incompatibile in quanto non imparziale nei confronti dell’imputato, che costituisce quindi una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen, riconducibile al cd. regime intermedio di cui all’art. 180 cod. proc. pen. (vedi in motivazione Sez. 3, n. 6930 del 09/01/2019, Rv. 275003); non avendo il difensore eccepito la nullità né immediatamente dopo che la stessa si era verificata, né in sede di conclusioni del giudizio di appello, si è quindi verificata la sanatoria prevista dall’art. 183 lett. a) cod. proc. pen.
Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.
Non va infatti dimenticato che “…sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
La Corte di appello ha ritenuto, con un giudizio di merito non censurabile nella presente sede, che la relazione del consulente tecnico di parte sul colore delle scarpe del rapinatore individuato come “soggetto B” si esprime in termini di probabilità, e che comunque dalle visione del filmato, tanto il soggetto A che il soggetto B appaiono calzare scarpe di colore scuro, con la precisazione che il ricorrente, come si evince dalla fotografia scattata all’interno della caserma dei carabinieri, calzava scarpe scure con una suola in gomma bianca, il che poteva giustificare le conclusioni cui era giunto il consulente; trattasi di valutazioni di merito, sulle quale non è ammesso sindacato, in questa sede, fermo restando che non vi è stato il travisamento eccepito dalla difesa.
Inoltre, si ricorda che, secondo l’orientamento di legittimità, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l’applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l’inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l’inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base del ritrovamento dello scooter del ricorrente sul luogo della rapina, sulla inverosimiglianza della versione secondo la quale lo scooter sarebbe stato utilizzato da altro soggetto, e sulle risultanze dei tabulati telefonici e del sistema GPD sulla vettura in uso al ricorrente, tutti elementi su cui il ricorso non si confronta.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
