Sequestro conservativo e omesso avviso alla parte civile dell’udienza del riesame (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 21652/2024 ha ricordato che in tema di sequestro conservativo, l’avviso della fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato deve essere comunicato anche alla parte civile che ha richiesto ed ottenuto l’emissione del relativo provvedimento, al fine di assicurargli la possibilità di esporre le ragioni a sostento della legittimità del provvedimento cautelare emesso in prima istanza.

Il principio era stato già enunciato dalle Sezioni unite che hanno spiegato, in tema di sequestro conservativo, che l’avviso della fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato deve essere comunicato anche alla parte civile che ha richiesto ed ottenuto l’emissione del relativo provvedimento, al fine di assicurargli la possibilità di esporre le ragioni a sostento della legittimità del provvedimento cautelare emesso in prima istanza. (Sez. U., n. 15290 del 28/09/2017, dep. 2018, Pino, Rv. 272253).

La Cassazione ha precisato che, qualora non riceva l’avviso, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che ha annullato o revocato il sequestro conservativo al solo scopo di far accertare la nullità ex art.178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., conseguente alla lesione del diritto di intervento della parte privata).

Nel caso di specie non è in contestazione che la parte civile non abbia ricevuto comunicazione dell’udienza fissata davanti al Tribunale del riesame per la celebrazione del giudizio di rinvio (cfr., decreto di fissazione e verbale dell’udienza del 27.6.2023) e non vi sono elementi certi da cui desumere che la parte in questione abbia avuto conoscenza dell’ordinanza con cui fu disposta la revoca della misura cautelare prima della udienza dibattimentale del 19 settembre 2023.

Dunque, da una parte, un ricorso proposto tempestivamente nel termine (Cfr. Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197701) e, dall’altra, una ordinanza emessa in chiara violazione del principio del contraddittorio.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame competente per l’ulteriore corso.