Opposizione a decreto penale: ha natura di impugnazione (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 15638/2024 si è soffermata sulle conseguenze della natura di impugnazione dell’opposizione a decreto penale di condanna.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della difesa ed ha sottolineato che l’opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e può essere
presentata in tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p., con la conseguenza che il dies a quo dal quale decorre il termine per proporre opposizione deve essere individuato nella data della notifica all’imputato dello stesso decreto.

Infatti, costituisce consolidato e condiviso orientamento di legittimità (Sez. 3, n. 35431 del 20/05/2021, Rv. 282385) che “l’opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione, sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.“.

Ovvia conclusione di tale principio e della natura di impugnazione dell’opposizione è quella che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, rileva la data di notifica all’imputato del decreto penale di condanna (cfr. sez. 6 n. 28997 del 2022 non massimata), la quale nel caso di specie corrisponde al 20.10.2023, con conseguente tempestività della presentata opposizione.