Guida in stato di ebbrezza che causa incidente stradale e preclusione dei lavori di pubblica utilità (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 21569/2024 ha esaminato la questione relativa al divieto della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità in caso di condanna per guida in stato di ebrezza con l’aggravante di aver causato un incidente stradale alla luce dell’art. 20-bis cod. pen. laddove prevede che: “Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689

La Suprema Corte sottolinea che non v’è dubbio che la clausola di riserva con cui esordisce il nuovo art. 20-bis cod. pen. mantiene il vigore anche del comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada che stabilisce che “la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità” ma soltanto “al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo”.

L’art. 186, comma 9-bis, cod. strada esclude, dunque, indubitabilmente la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità in presenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada.

La cassazione con questa decisione enuncia il principio per cui l’art. 20-bis cod. pen. è norma generale in rapporto di specialità univoca con l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che è norma speciale in quanto deroga eccezionalmente alla possibilità di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità in ragione della maggiore gravità del fatto che mediante l’incidente stradale ha generato non solo un pericolo ma un danno per la sicurezza della circolazione stradale.

Del resto, si osservi che la riforma Cartabia introducendo l’art. 20-bis cod. pen. non ha abrogato il comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada e non vi sono elementi ermeneutici per sostenerne un’abrogazione implicita.

La cassazione ritiene, pertanto, che la doglianza formulata dal Procuratore Generale sia fondata.

Nel caso di specie la suddetta aggravante risulta contestata e pacificamente ritenuta anche in sede di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., per avere l’imputato provocato un incidente stradale in stato di ebrezza alcolica.

Il giudice ha dunque ravvisato l’aggravante di cui al comma 2-bis ma, nonostante ciò, ha sostituito la pena applicata con il lavoro di pubblica utilità.

Tale statuizione viola l’art. 186, comma 9-bis cod. strada, poiché la sussistenza della aggravante in parola esclude la predetta sostituzione in quanto la preclusione opera anche qualora l’aggravante sia stata ritenuta equivalente o sub-valente in sede di giudizio di bilanciamento (Sez. 4, n. 37743 del 28.5.2013, Rv. 256209; Sez. 4, n. 48534 del 24.10.2013).

Quest’ultimo vale infatti solo quoad poenam e non elimina la sussistenza dell’aggravante in esame ma semplicemente ne paralizza l’effetto aggravante sulla pena (Sez. 4, n. 6739 del 3.2.2015), poiché la preclusione deriva dal semplice ricorrere della circostanza aggravante, a prescindere dall’incidenza o meno sul quantum della pena.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla disposta sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, statuizione che va eliminata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Gorizia, per l’ulteriore corso, ai fini di una completa rivisitazione dell’accordo delle parti, che potranno rinegoziarlo su altre basi, o, in mancanza, della prosecuzione nelle forme ordinarie.