Guida in stato di ebbrezza configurabile anche senza alcoltest (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 20763/2024 ha ribadito che l’articolo 186 del C.d.S. può essere configurato anche in assenza dell’esame strumentale anche detto alcoltest.

La Suprema Corte ha sottolineato, con specifico riferimento al reato contestato, che deve essere ribadito il principio che, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione (così, tra le altre: Sez. 4, n. 35933 del 24/04/2019, Rv. 276674-01; Sez. 4, n. 25835 del 05/03/2019, Rv. 276368-01; Sez. 4, n. 426562 del 26/05/2015, Rv. 263876-01; Sez. 4, n. 22239 del 29/01/2014, Rv. 259214-01).

Ne consegue, pertanto, che, in assenza di espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza dalla presenza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dal M. alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche – certamente superiore alla soglia di 1,50 g/I – per come evincibile dalla riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol, nonché dalla assoluta sua incapacità di controllare l’autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti di P.G.