Separazione delle carriere: l’epocale provvedimento e i rischi del sorteggio (di Vincenzo Giglio)

Epocale provvedimento“, “fondamentale riforma“, addirittura non una ma “tre rivoluzioni” per arrivare finalmente ad una “magistratura autonoma anche da se stessa“.

Sono solo alcune delle espressioni di cui si è servito il Ministro Carlo Nordio per sottolineare l’impatto straordinario che l’approvazione del disegno di legge costituzionale è destinata ad avere sull’architettura costituzionale del nostro Paese e sul rapporto tra i tre poteri fondamentali (qui, per chi volesse, il link per collegarsi alla conferenza di stampa di presentazione del DDL).

Ormai noti i pilastri sui quali poggiano propositi così ambiziosi:

  • costituzione di due distinti Consigli superiori della magistratura, uno per la componente giudicante e un altro per quella requirente;
  • selezione a sorteggio dei componenti togati di entrambi gli organi, uguale selezione a sorteggio per i componenti non togati ma all’interno di un elenco compilato dal Parlamento mediante elezione;
  • scorporo della giurisdizione disciplinare dalle attribuzioni dei due Consigli e sua attribuzione ad un organismo di nuovo conio denominato Alta Corte disciplinare, composto da quindici giudici (tre nominati dal Presidente della Repubblica, tre estratti a sorte da un elenco di eletti dal Parlamento, sei estratti a sorte  da un elenco di magistrati giudicanti con almeno vent’anni di esercizio delle funzioni e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità, tre estratti a sorte da un elenco di magistrati requirenti con le medesime caratteristiche).

Sono ugualmente noti gli schieramenti formatisi attorno alla cosiddetta separazione delle carriere e le ragioni ideologiche e pratiche sulle quali si fondano.

Dal canto suo, Terzultima Fermata ha pubblicato più volte contributi sul tema che, in qualche modo, riflettono la complessità del dibattito politico, sociale e giuridico e la notevole differenziazione delle opinioni che lo alimentano.

Non è quindi il caso di ripetere concetti già espressi.

Si preferisce puntare piuttosto l’attenzione sul meccanismo che è alla base delle varie rivoluzioni promesse (minacciate, secondo alcuni) dall’On. Nordio: il sorteggio.

A riforma approvata, nei Consigli superiori e nell’Alta Corte disciplinare si entrerà solo per sorteggio.

Non è precisato con quali modalità si farà il sorteggio e chi lo farà.

Sappiamo solo (art. 8 della bozza del DDL costituzionale) che “Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore“.

Parlamento e Governo non hanno certo bisogno dei consigli di un blog ma, ritenendo di agire nel pubblico interesse, ci permettiamo lo stesso di suggerire la massima cura sulla procedura di estrazione a sorte: non certo per sfiducia in una qualsiasi delle Istituzioni interessate (al contrario, ne abbiamo la massima fiducia) ma perché sarebbe una sciagura se l'”epocale provvedimento“, la “fondamentale riforma“, le “tre rivoluzioni” e la “magistratura autonoma anche da se stessa” fossero inficiati da qualche, sempre possibile, errore involontario che ne sciupi la mirabile perfezione.