Contestazioni a catena: le tre ipotesi possibili di “retrodatazione” (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 14975/2024, udienza del 15 marzo 2024, ha analizzato l’evoluzione della disciplina delle cosiddette contestazioni a catena.

L’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., concernente le contestazioni c.d. “a catena”, ha codificato la regula iuris, frutto della giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del codice previgente, con la quale era stata individuata una deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata massima della custodia in relazione a ciascun titolo cautelare, all’evidente fine di evitare il fenomeno della dilatazione dei tempi della “carcerazione provvisoria” mediante l’emissione, in momenti diversi, nei confronti della stessa persona, di più provvedimenti coercitivi concernenti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero riguardanti fatti di reato diversi ma connessi tra loro.

Nel testo originario l’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., stabiliva che la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare si sarebbe dovuta retrodatare al momento dell’esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare, laddove i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto ovvero più fatti in concorso formale tra loro, oppure integranti ipotesi di aberratio delicti o di aberratio ictus plurioffensiva.

Nella versione successiva, introdotta nel 1995 con la legge 332, l’operatività del meccanismo di retrodatazione era stata prevista esclusivamente per i casi di connessione qualificata ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (concorso formale e continuazione tra i reati) e c) limitatamente all’ipotesi di reati connessi per eseguire gli altri (connessione teleologia); si è, poi, introdotta una regola generale di retrodatazione “automatica” (“se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura.., i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave”) non operante in questi termini laddove la seconda ordinanza cautelare fosse stata adottata dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza (“la disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma”).

L’ambito di operatività della previsione normativa si è ampliato per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui “non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell’emissione della precedente ordinanza” ed inoltre ulteriormente precisata dalla sentenza n. 233 del 2011, che ha dichiarato la illegittimità dello stesso art. 297, comma 3, nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda misura.

In definitiva, la disposizione in esame, secondo uno schema ricostruttivo che risulta puntualmente e chiaramente delineato da Sez. n. 10788 del 29.1.2016 n. 10.788, tratteggia tre diverse ipotesi di “retrodatazione” caratterizzate, peraltro, dal presupposto comune rappresentato dal fatto che i delitti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi antecedentemente alla data emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore.

La prima ipotesi è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti – reato legati tra loro da un rapporto di concorso formale, continuazione o da connessione teleologia (casi di connessione qualificata) ed in cui, per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo, non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio.

In questo caso trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell’art. 297 comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima opera automaticamente e, dunque – come affermato dalle Sezioni unite penali – “indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l’esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l’esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure” (cfr., Cass. SS.UU., 19.12.2006, Librato); detto automatismo risponde, infatti, all’esigenza “di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabiliti dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata” (cfr., C.  Cost., 28 marzo 1996, n. 89) ed opera solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale.

La seconda ipotesi, come si è detto, rappresenta una variante della prima e riposa comunque sull’accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle distinte ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dall’intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo; essa presuppone, inoltre, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti essendo peraltro irrilevante il fatto che essi siano frutto della “gemmazione” da un unico procedimento, vale a dire siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In tal caso risulta applicabile la regola dettata dal secondo periodo dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.

La terza ipotesi è, infine, quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione “non qualificata”; si tratta, infatti, della ipotesi frutto dell’intervento manipolativo della Corte costituzionale con la sentenza n. 408 del 2005 per effetto del quale la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare si applica “in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l’autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l’adozione delle singole ordinanze“; in tal caso il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell’emissione della prima ordinanza cautelare, non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare; con l’ulteriore precisazione secondo cui tale regola opera solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, occorre verificare che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l’applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza e che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del PM (cfr., SS.UU. “Librato”; Sez. 1, n. 22681 del 27.5.2008).