La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 21069 depositata il 29 maggio 2024 ha ricordato che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta incriminata dall’art. 570-bis cod. pen. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte la mamma del minore aveva ritardato nel pagamento degli assegni mensili di mantenimento.
La Cassazione si è soffermata sul riconoscimento della causa di speciale tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis c.p. rilevando che l’occasionalità e la sporadicità del mancato versamento non è stato dovutamente esaminato dalla corte di merito.
La sentenza impugnata mostra, il fianco alla doglianza formulata concernente la denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., per speciale tenuità del fatto.
I giudici di appello si sono limitati in maniera apodittica e quindi in assenza di reale motivazione (art. 125 c.p.p., comma 3) ad opporre il carattere abituale della condotta contestata, omettendo a parere della cassazione di procedere al necessario approfondimento valutativo imposto dalla peculiarità della fattispecie, contrassegnata dalla limitata durata dell’arco temporale in cui si è manifestato l’inadempimento, dalla prova positiva dell’avvenuto assolvimento all’obbligazione quanto meno per la frazione riferita al versamento dell’assegno di mantenimento.
La rivalutazione degli indicati profili di fatto, estranea alle attribuzioni della Suprema Corte, ma necessaria ai fini dell’apprezzamento dei presupposti di operatività della speciale causa di non punibilità (in tal senso v. Sez. 6, sent. n. 39337 del 23/06/2015, Rv. 264554) impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale.
