Segnaliamo la sentenza della Cassazione sezione 5 numero 16412/2024 che ha escluso che la dichiarazione del querelante di non volersi costituire parte civile rilevi in ordine alla persistenza della volontà punitiva.
La Suprema Corte ha stabilito che in tema di querela, la dichiarazione del querelante di non costituirsi parte civile non costituisce di per sé indice della mancanza di volontà di querelare, in quanto la querela riguarda la volontà di perseguire penalmente un soggetto, mentre la costituzione di parte civile attiene all’esercizio dell’azione civile avente a oggetto la pretesa risarcitoria.
La Cassazione ha richiamato il precedente della medesima sezione numero 20260/2016 che aveva sottolineato che non può annettersi alcun significato alla volontà del querelante di non costituirsi parte civile nel giudizio in riferimento alla persistenza della volontà punitiva.
Anche la revoca della costituzione di parte civile secondo la Cassazione sezione 2 sentenza numero 20671/2022 non rileva, in quanto la circostanza che la persona offesa ha revocato la costituzione di parte civile non implica affatto una remissione tacita di querela, principio ulteriormente confermato da Cassazione Sez. 6, n. 82 del 25/03/1988, Rv. 180082.
