“Avvisa l’imputato, la persona offesa e i difensori che hanno la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa nelle forme di cui agli artt. da 46 a 67 del D. L.vo 150/2022“: un avviso che nella capitale italiana suona beffardo.
Già, perché a Roma la giustizia riparativa esiste solo sulla carta mentre nella realtà i giudici scrivono “allo stato non luogo a provvedere” poiché “non sono attivi né centri di giustizia riparativa né mediatori professionisti” (si veda il provvedimento allegato alla fine del post in forma anonimizzata).
Negli avvisi di fissazione udienza che imputati, persone offese e avvocati ricevono ogni giorno si comunica la possibilità di accedere alla disciplina dettata dagli artt. 42-60, 92 e 93 d. lgs. n. 150 del 2022 ma è una mera ipocrisia perché nella realtà non è possibile.
Questa amara constatazione è certificata da provvedimenti di Gup, Tribunale e Corte di appello della Capitale e, ciò nonostante, tutto procede nella sostanziale indifferenza di chi dovrebbe interessarsi della questione.
In Italia siamo tornati alla giustizia comunale e, quindi, se sei un imputato a Milano o Bologna potrai accedere alla giustizia riparativa, se sei imputato ti sarà impossibile (ne ha scritto Luigi Ferrarella sul quotidiano il Corriere della Sera, a questo link).
La giustizia riparativa è entrata in vigore (in maniera differita) il 30 giugno 2023 per permettere di predisporre quanto necessario ma nulla è stato fatto a Roma tanto che, a distanza di un anno, siamo ancora nelle tenebre.
A Roma, i giudici, nero su bianco, scrivono: “visto il parere favorevole del Pm e premesso che sussistono le condizioni per accedere al citato programma ai sensi dell’art. 42 e seg. d.lgs. 150/2022 come indicato dal Pm nel proprio parere.
Rilevato tuttavia che, pur sussistendo in astratto i requisiti per accedere alla giustizia riparativa, non risulta completata la procedura di cui all’art. 63 d.lgs. 150/2022 sia con riferimento alla individuazione dei centri di riferimento per la giustizia riparativa di cui all’art. 42 d.lgs. 150/2022 che alla formazione degli albi dei mediatori a ciò deposti … dichiara allo stato non luogo a provvedere” (ordinanza del Gup del 25 ottobre 2023).
Mentre il tribunale collegiale sezione 1 scrive a sua volta: “preso atto che non è attivabile un programma per l’imputato ai sensi e agli effetti dell’art. 129 bis cpp, poiché non sono attivi né centri di giustizia riparativa né mediatori professionisti. Dichiara allo stato N.L.P.” (ordinanza del 18 aprile 2024).
Avete capito?
La legge è entrata in vigore da più di un anno e le parti sono avvisate che possono accedere alla giustizia riparativa ma quando chiedono di accedervi non è possibile perché “non risulta completata la procedura” burocratica della istituzione dei centri e della formazione dell’albo dei mediatori.
Osserva Giovanna Mazza: “Insomma, oggi, considerato che è un diritto degli indagati/imputati accedere alla giustizia riparativa, delle due l’una:
1) si rinviano tutti i processi in attesa di protocolli, tavoli ministeriali e non, istituzioni di elenchi di centri e mediatori;
2) si “copiano” i protocolli già in atto nelle altre Regioni e si applica l’Istituto.
Inoltre, perché deve ricadere sull’indagato/imputato l’eventuale sospensione del procedimento causata dall’inefficienza e inoperatività delle istituzioni?
Forse dovremmo sottolineare che il lassismo e il totale disinteresse di tutte le categorie rispetto all’applicazione delle norme è, in questo caso, assolutamente manifesto.
È paradossale che ci si trovi, senza alcuna soluzione, innanzi all’inapplicabilità di una norma entrata in vigore un anno fa, e, a scapito degli imputati/indagati, i procedimenti/processi facciano il loro corso.
Peraltro, gli avvisi, a norma di legge, contengono l’avviso di potersi avvalere di tale Istituto: sembra o è una beffa?”
Questa è la realtà delle cose nel tribunale di Roma e rimane da chiedersi come mai siamo rimasti al palo.
A Milano sin dal 3 agosto del 2023, come abbiamo segnalato a suo tempo, ai lettori di Terzultima Fermata a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina organica della giustizia riparativa è stato elaborato, con il contributo concorde della Corte di appello, del Tribunale di Sorveglianza, del Tribunale Ordinario, della Procura Generale presso la Corte di Appello, della Procura della Repubblica presso il Tribunale, dell’Ordine degli Avvocati di Milano, della Camera penale di Milano, uno “Schema operativo per l’applicazione degli istituti della giustizia riparativa“.
Vi si suggerisce che, per una diffusione ordinata ed uniforme dei nuovi istituti, si creino prassi condivise tra i diversi soggetti nell’ambito del procedimento penale.
In particolare, si consigliano modalità operative differenziate a seconda della fase del procedimento (cognizione o esecuzione) e l’individuazione di modalità di comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti, che massimizzino la fruibilità dello strumento tenendo conto della limitatezza delle risorse.
Si rende pertanto necessario instaurare delle buone prassi condivise tra tutti i soggetti direttamente interessati, che possano agevolare innanzitutto l’utilizzo razionale delle risorse ed ottimizzare le energie personali ed il tempo di tutti gli operatori istituzionali e professionali, secondo la corretta e corresponsabile interpretazione e applicazione della legge.
Le attuali linee guida sono state elaborate grazie alla collaborazione del Centro per la Giustizia riparativa del Comune di Milano, al quale al momento possono continuare ad essere inviati per la valutazione eventuali casi utilizzando il recapito che segue: giustiziariparativa@comune.milano.it.
Un esempio virtuoso di come le cose possano funzionare quando i vertici degli uffici giudiziari, le istituzioni e gli organismi rappresentativi forensi e le istituzioni comunali agiscono in vista dell’interesse pubblico.
Nella capitale d’Italia, a quanto pare, questo non è stato fin qui possibile.
