Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 20029/2024, udienza del 9 maggio 2024, ha chiarito che, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare, da cui è contraddistinta la fase della convalida del provvedimento questorile di cui alla legge n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, (ovvero di presentazione alla p.g. in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive), è necessario che la convalida del G.I.P. non intervenga prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato stesso del provvedimento del questore (Sez. 3, n. 32824 dell’11.6.2013, Rv. 256379).
Il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa, come è avvenuto nel caso in esame nel quale il ricorrente aveva depositato memoria difensiva in data 10/01/2024, ore 16,00, dopo il provvedimento impugnato, ma prima della scadenza delle 48 ore, è causativo di nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c) (Sez. 3, n. 32824 dell’11.6.2013, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372). Nel caso in esame, la convalida è intervenuta prima delle 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento all’interessato il quale aveva anche depositato memoria scritta entro il termine dilatorio che non è stata scrutinata proprio perché intervenuto il provvedimento di convalida prima della scadenza del termine dilatorio, e, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con perdita di efficacia del provvedimento erroneamente convalidato, quanto all’obbligo di presentazione, ferma restandone l’intangibilità quanto al divieto di accesso (così, Cass. 26/5/2011, n. 21022).
