Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 19955/2024, udienza del 17 maggio 2024, ha ribadito che il giudice può integrare o modificare il programma trattamentale proposto dall’imputato ai fini della messa alla prova solo con il consenso di costui.
L’art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen., stabilisce che il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell’articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato.
In più occasioni, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, atteso il tenore della norma, tale possibilità di integrazione o di modifica è espressamente subordinata al previo consenso dell’imputato (Sez. 4, n. 27249 del 15/09/2020, Rv. 279554; Sez. 5, n. 4761 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278306, in fattispecie coincidente, in cui era stato aggiunto un obbligo risarcitorio), la cui esistenza nel caso di specie non si desume né dal provvedimento impugnato né dal verbale dell’udienza del 19 gennaio 2024: il programma scritto prevede infatti un obbligo risarcitorio in misura ridotta, ragguagliato alla effettiva possibilità di adempimento della ricorrente, prescrizione in astratto modificabile soltanto con l’accordo di quest’ultima o del suo procuratore speciale.
Tale obbligo è stato invece reso più gravoso dal giudice, in via officiosa e senza l’assenso dell’interessata, posto che il pagamento di un importo pari ad almeno di duemila euro, implica per il periodo di durata della messa alla prova, il raddoppio del versamento mensile prevista dal programma.
La conseguente violazione dell’art. 464-quater cod. proc. pen. integra una lesione del diritto di difesa di interloquire sull’aggravamento in concreto disposto e, dunque, una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., tempestivamente eccepita con il ricorso in esame.
L’ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di xxx perché, attenendosi al richiamato principio di diritto, elimini l’aggravamento non concordato dell’obbligo risarcitorio previsto dal programma di trattamento.
