La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 20693 depositata il 24 maggio 2024 ha confermato il recente principio che ha stabilito che è possibile disporre la sostituzione della pena detentiva breve con una pena sostitutiva come la semilibertà e la detenzione domiciliare sostitutive e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo nei confronti di un soggetto detenuto oppure sottoposto a misure alternative alla detenzione per altra causa.
La questione oggetto del giudizio è se possa essere disposta la sostituzione della pena a norma dell’articolo 53 della legge 689 del 1981 nei confronti di un soggetto che si trovi sottoposto a misure alternative alla detenzione. La questione deve essere risolta in senso affermativo.
Nessuna previsione normativa sancisce la inapplicabilità delle pene sostitutive ai soggetti che si trovano detenuti o sottoposti a misure alternative alla detenzione.
Sussistono, piuttosto, numerose disposizioni che impongono la soluzione positiva.
L’art. 62 (Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive) della I. n. 689 del 1981 stabilisce, tra l’altro, che «Se il condannato è detenuto o internato, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell’istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l’organo di polizia della dimissione del condannato.
La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione». Analogamente l’«Art. 63 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo) della I. n. 689 del 1981 stabilisce, tra l’altro, che «Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell’istituto, il quale informa anticipatamente l’organo di polizia e l’ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all’ufficio di esecuzione penale esterna per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità».
Del resto, è erroneo il riferimento, per escludere l’applicazione della sostituzione ex art. 53 legge n. 689 del 1981, all’art. 67 (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione) della stessa legge, che, invece, prevede esattamente il contrario di quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione.
Tale ultima disposizione stabilisce che «Salvo quanto previsto dall’articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva». È, del pari, erroneo il riferimento all’art. 51-bis ord. pen. il quale si limita a regolare la situazione nella quale si trova il soggetto sottoposto a una misura alternativa alla detenzione quando sopraggiunga un altro titolo definitivo, senza stabilire alcuna incompatibilità con le pene sostitutive.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: «può essere disposta, alle condizioni oggettive e soggettive di legge, la sostituzione della pena a norma dell’art. 53 della legge 689 del 1981 nei confronti di un soggetto che si trovi sottoposto a misure alternative alla detenzione per altra causa».
L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione che si atterrà all’enunciato principio di diritto, nella libertà delle proprie valutazioni di merito.
Ricordiamo il precedente sempre della cassazione sezione 1 numero 11950/2024.
