Evasione e l’attenuante prevista dall’art. 385 comma 4 c.p. (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 20552/2024 ha ricordato che in caso di evasione il rientro nell’abitazione non può dare adito all’applicazione dell’attenuante prevista dall’articolo 385 comma 4 c.p.

Non è, infatti, configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere.

Invero, in tema di evasione, la circostanza attenuante della costituzione in carcere prima della condanna non trova applicazione in ogni caso di evasione temporanea e quindi non può essere riconosciuta in favore del soggetto che si sia allontanato, per breve tempo, dall’abitazione di restrizione domiciliare per farvi subito dopo rientro (Sez. 6, n. 32383 del 18/03/2008, Rv. 240644).

Dunque, non integra la circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen., il solo fatto che la persona evasa dall’abitazione di restrizione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si è arbitrariamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere (tra molte v. Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, Rv. 262154, Rv. 280479; Sez. 6, n. 25602 del 22/05/2008, Rv. 2403; Sez. 6, n. 19645 del 18/02/2004, Rv. 228317).