Contrada contro Italia o Italia contro Contrada?  La Corte europea dei diritti dell’uomo dichiara che l’intercettazione disposta nei confronti di Bruno Contrada in un procedimento in cui non è indagato viola l’art. 8 CEDU (di Vincenzo Giglio)

Il 23 maggio 2024 la prima sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha emesso la sentenza che definisce il caso Contrada c. Italia (n. 4) (n. 2507/19), allegata alla fine del post nella versione in lingua francese.

Riporto qui di seguito la traduzione in italiano a mia cura del comunicato stampa emesso per annunciare l’imminente emissione della sentenza.

Il ricorrente, Bruno Contrada, è un cittadino italiano nato nel 1931 e residente a Palermo (Italia).

La causa verte sulla legalità, da un lato, dell’intercettazione delle conversazioni telefoniche del ricorrente e, dall’altro, della perquisizione della sua abitazione e dei locali a sua disposizione. Tali misure sono state ordinate nell’ambito di un procedimento per omicidio in cui il ricorrente non era direttamente coinvolto.

Il signor Contrada è un ex alto funzionario di polizia e vicedirettore dei Servizi Segreti Civili (“SISDE”). In esito ad un processo penale iniziato nel 1996, è stato condannato in via definitiva per favoreggiamento ad associazione di tipo mafioso. I giudici nazionali hanno in particolare ritenuto che egli, tra il 1979 e il 1988, in qualità di agente di polizia poi di capo di stato maggiore dell’Alto commissario per la lotta alla mafia e di vicedirettore del SISDE, aveva sistematicamente contribuito alle attività e alla realizzazione dei disegni criminosi dell’associazione di tipo mafioso denominata “Cosa nostra”. Osservavano che egli aveva fornito in particolare ad alcuni membri di detta associazione informazioni riservate relative ad indagini ed operazioni di polizia indirizzate verso le persone in questione nonché altri membri di detta associazione. La condanna del signor Contrada è diventata definitiva l’8 gennaio 2008. Le vicende legate al procedimento penale a suo carico sono all’origine dei casi Contrada v. Italia (24 agosto 1998, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-V), Contrada c. Italia (n. 2) (n. 7509/08, 11 febbraio 2014) e Contrada c. Italia (n. 3) (n. 66655/13, 14 aprile 2015).

Dinanzi alla Corte, il ricorrente ha lamentato un’ingiustificata ingerenza nei suoi diritti garantiti dall’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata, del suo domicilio e della sua corrispondenza) e l’assenza di un effettivo controllo giurisdizionale dei provvedimenti impugnati, disposti nell’ambito di un procedimento in cui non era coinvolto. A questo riguardo, egli si considera vittima di una violazione degli articoli 6 (diritto ad un giusto processo), 8 e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione“.

Con la sentenza sopra menzionata, la Corte EDU, dopo avere ritenuto inammissibile la censura attinente alla perquisizione domiciliare, ha per contro ritenuto ammissibile e fondata, per violazione dell’art. 8 CEDU, quella relativa all’intercettazione e trascrizione delle comunicazioni telefoniche del ricorrente, ed ha condannato l’Italia al pagamento in favore del ricorrente dell’importo di €   9.000 a titolo di risarcimento del danno morale.