Arresto in flagranza e individuazione della decorrenza del termine per la richiesta di convalida (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 17169/2024 ha ricordato che il termine per la richiesta di convalida decorre dal momento in cui il soggetto è privato della libertà personale e non da quello in cui viene redatto il verbale di arresto che rappresenta solo la forma di documentazione dell’attività compiuta.

La Suprema Corte ha sottolineato che: “il termine per la richiesta di convalida dell’arresto decorre dal momento della materiale apprensione fisica dell’arrestato e non da quello della redazione del verbale, che rappresenta soltanto la forma di documentazione dell’attività compiuta” (Sez. 1, n. 21680 del 06/05/2009, Rv. 243811 – 01; ex plurimis, cfr. Sez. 1, n. 22156 del 10/05/2005, Rv. 232394 -01: in caso di arresto in flagranza rileva, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. pen., solo la correlazione tra la commissione del fatto e l’intervento della polizia giudiziaria ed è irrilevante, pertanto, la circostanza che il verbale sia stato redato alcune ore dopo l’arresto che rechi un orario diverso da quello dell’intervento della polizia).

Correttamente, dunque, il Tribunale ha applicato il principio, esplicitamente posto a base dell’impugnata ordinanza, per il quale «l’arresto in flagranza di reato si realizza nel momento in cui il soggetto è privato della libertà personale, dal quale decorre il termine per la richiesta di convalida di cui all’art. 390 cod. proc. pen., essendo irrilevante la circostanza che il verbale di arresto sia stato redatto in un momento successivo» (Sez. 3, n. 41093 del 30/01/2018, P., Rv. 274070).

Alcun rilievo decisivo dispiegano, inoltre, le osservazioni della Procura ricorrente sul necessario allungarsi dei tempi utili ad addivenire a una chiara ricostruzione dei fatti, posto che, come risulta dal testo dell’ordinanza impugnata, l’arrestato ha dichiarato, al momento stesso dell’arrivo dei carabinieri (10.15 circa) sul luogo del delitto, di aver rubato le felpe e di averle indossate, ciò che rendeva evidentemente meno complessa l’operazione di accertamento dei fatti.

Nessun particolare approfondimento tecnico, dunque, imponeva, nel caso di specie un allungamento dei tempi (come invece accade, ad esempio, nel caso di accertamento dell’identità del soggetto straniero che può rivelarsi particolarmente complesso: cfr. Sez. 1, n. 23686 del 10/06/2010, Rv. 247427 – 01: il termine per la richiesta di convalida dell’arresto decorre dal momento della materiale apprensione fisica dell’arrestato e non da quello di redazione del relativo verbale, ma dal suo computo vanno esclusi i tempi tecnici di accertamento dell’identità del soggetto che, in caso di stranieri, sono particolarmente complessi e sono esplicitamente previsti dall’art. 6, comma quarto, T.0 delle leggi sull’immigrazione).

Ed infatti già nell’immediatezza dei fatti, ossia intorno alle 10.20 del 30 settembre 2023, è stata presentata la querela, con la conseguenza che non è l’orario formale indicato dagli operanti come quello dell’arresto ad assumere rilievo, ma il precedente momento nel quale era stato condotto presso la caserma dei carabinieri.

Anche a voler considerare tale momento, l’udienza di convalida (delle ore 12.16 del 2 ottobre 2023) si colloca al di fuori delle 48 ore.

Risulta pertanto formalistico l’approccio del ricorrente alla lettura della pronuncia citata dal Tribunale (Rv. 274070 – 01), dal momento che -come risulta dagli atti- il R., che indossava le felpe sottratte, spontaneamente consegnò agli agenti la tenaglia adoperata per eliminare i dispositivi anti-taccheggio; non si vede, quindi, come “gli ulteriori accertamenti volti ad addivenire a una chiara ricostruzione dei fatti” e, in particolare, volti a verificare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., possano aver comportato un particolare allungamento dei tempi.