La mera detenzione di un’arma illecita basta a configurare il delitto di ricettazione (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 9015/2024, udienza del 14 novembre 2023, ha chiarito che la sola detenzione di un’arma illecita, peraltro in assenza di una spiegazione alternativa, infatti, configura il reato di cui all’art. 648 cod. pen. in ciò dovendosi ribadire sul punto il consolidato orientamento di legittimità (tra le tante Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, Rv. 276935 – 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, RV. 270120 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, RV. 268713 – 01; specifiche sul punto Sez. 1, n. n. 23713 del 18/6/2020, n.m.; Sez. 1, n. 4202 del 26/01/1985, Rv. 169003 – 01) per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. In tal modo, d’altro canto, soprattutto in presenza di un bene come un’arma clandestina la cui provenienza illecita risulta evidente, non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un’attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo così non a onere probatorio, bensì a un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

Ciò anche considerando che l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, n.12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, RV. 246324 – 01).