La sospensione della prescrizione (per la finestra dal 2017 al 2019) non c’è più ma c’è chi sembra non sapere che non sempre the show must go on (di Riccardo Radi)

La Corte di appello di Roma resuscita la defunta causa di sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 comma 2 c.p. (introdotta nel 2017 Legge Orlando e esplicitamente abrogata).

In un giudizio davanti la Corte di appello sezione 2 la difesa deduce la prescrizione già maturata prima della pronuncia in grado di appello.

La Corte disattende la richiesta e sostiene che è applicabile, la disposizione di cui all’art. 159 comma 2 cod. pen., come modificata dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103, c.d. Legge Orlando, che ha introdotto una ulteriore causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e quello di cassazione, per un massimo di anni uno e mesi sei per fase, per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017.

In primo luogo evidenziamo che il ricorso in cassazione per dedurre la mancata dichiarazione della prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado deve ritenersi ammissibile avendo le Sezioni Unite chiarito che non può ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui è dedotta, sia pure come unica doglianza, l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 – 01).

Nel caso indicato in premessa si trattava di un reato contravvenzionale contestato come commesso al 16 aprile 2018, in assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione, si è prescritto il 16 aprile 2023.

Al riguardo si osserva che non è applicabile, come ha ritenuto la Corte di appello, la disposizione di cui all’art. 159 comma 2 cod. pen., come modificata dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103, c.d. Legge Orlando, che ha introdotto una ulteriore causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e quello di cassazione, per un massimo di anni uno e mesi sei per fase, per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017.

Come osservato dalla Cass. pen., sez. III, 27-2-24- depositata 14-5-24, n. 18873/24.
Dopo l’abrogazione della disciplina più favorevole disposta dalla legge Orlando (n. 124/2021) per i reati commessi prima del 1° gennaio 2020, per quelli commessi dal 2017 al 2019 rivive la Cirielli che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 comma 2 c.p. (introdotta nel 2017 e esplicitamente abrogata.

La legge 27 settembre 2021 n. 134, Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, all’art. 2 ha introdotto modifiche al codice penale e di procedura penale.

In particolare, l’art. 2 – Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma, al comma 1 così stabilisce: “1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati;

b) all’articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna»;

c) dopo l’articolo 161 è inserito il seguente: «Art. 161-bis (Cessazione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado.

Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento».

Il secondo comma introduce modifiche al codice di procedura penale introducendo la causa di improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione secondo le scansioni temporali previste nei successivi commi: “2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 344 è inserito il seguente: «Art. 344-bis (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione). – 1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale”.

Al comma 3 si prevede che “Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020”. 3. L’art. 2 comma 1, lett. a) 1del citato decreto ha espressamente abrogato i commi 2 e 4 dell’art. 159 cod. pen. che prevedevano una causa di sospensione del corso della prescrizione che era stata introdotta con la legge Orlando per i reati commessi dal 3 agosto 2017.

Tali commi sono stati pertanto oggetto di abrogazione esplicita (e non tacita).

Si è dunque verificato un fenomeno di successione delle leggi nel tempo, regolato dall’art. 2 comma 4 cod. pen., che comporta l’individuazione del regime di maggior favore per il reo ai sensi dell’art. 2 cod. pen. che, per principio consolidato, deve essere operata in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo, dovendosi individuare la disciplina più favorevole previa comparazione dei due sistemi in astratto non essendo consentita l’applicazione simultanea di disposizioni diverse secondo il criterio della maggior convenienza per l’imputato, ma occorrendo invece applicare integralmente l’una o l’altra disciplina (Sez. 5, n. 26801 del 17/04/2014, Rv. 260228 – 01).

Ciò premesso, l’art. 2 comma 1, lett. a), della legge n. 124 del 2021, che ha esplicitamente abrogato la causa di sospensione del corso della prescrizione di cui al comma 2 dell’art. 159 cod. pen., è una norma posteriore più favorevole e si applica a tutti i processi in corso per reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

Essa, dunque, si applica al procedimento in questione.

Ora, nella comparazione delle due discipline (quella vigente al momento della commissione del fatto e quella successiva conseguente all’abrogazione dell’art. 159 comma 2 cod. pen.) va individuata la norma più favorevole al fatto commesso il 16/04/2018, ossia al fatto commesso sotto la vigenza della causa di sospensione di cui all’art. 159 comma 2 cod. pen. come introdotta dalla legge Orlando, ora espressamente abrogata.

Orbene, nella individuazione della disciplina astratta della prescrizione si deve tenere conto della norma che ha esplicitamente abrogato l’art. 159, comma 2 cod. pen. (art. 2, comma 1, lettera a della legge n. 134 del 2021) e che ha inciso nell’individuazione del termine di prescrizione eliminando il segmento temporale di sospensione del corso della prescrizione introdotto dalla legge Orlando. L’art. 2 comma 1, lett. a, legge n. 134 del 2021 è una norma penale posteriore più favorevole rispetto alla disciplina della prescrizione come introdotta a seguito della legge Orlando, perché elimina la sospensione che era stata introdotta nel 2017 per i fatti commessi dopo il 3 agosto 2017. Per effetto dell’applicazione dell’art. 2 comma 4, cod. pen., la disciplina della prescrizione oggi applicabile – risultante dalla espressa abrogazione della causa di sospensione della prescrizione della legge Orlando – è più favorevole rispetto a quella in vigore al momento del fatto.

Ciò non è contraddetto dalla introduzione della causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo, introdotta al comma 2, lett. a) 1dell’art. 2 della legge n. 134 del 2021, che ha inserito nel codice di procedura penale l’art. 344-bis cod. proc. pen. per i reati commessi dopo il 10 gennaio 2020.

Con l’art. 344-bis cod. proc. pen. il legislatore ha introdotto il rimedio processuale dell’improcedibilità per i soli reati commessi dopo il primo gennaio 2020, ha disposto la cessazione del corso della prescrizione del reato con la pronuncia della sentenza di primo grado (con l’introduzione dell’art. 161 – bis cod. pen.), ma allo stesso tempo ha espressamente abrogato la causa di sospensione della prescrizione introdotta dalla legge Orlando sul regime tensore prescrittivo della legge Cirielli al comma 1, applicabile, proprio perché inserita in una disposizione specifica al comma 1 dell’art. 2, a tutti i reati ivi compresi quelli commessi dal 3 agosto 2017 al 29 dicembre 2019.

Dunque, nella individuazione della disciplina della norma più favorevole della prescrizione, la disciplina risultante dalla espressa abrogazione, operata dall’art. 2 comma 1, lett. a), della legge n. 124 del 2021, in quanto norma penale posteriore più favorevole, comporta la reviviscenza della disciplina ante legge Orlando, norma più favorevole applicabile a tutti i reati commessi prima del 1 gennaio 2020, sicché per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31/12/2019, la disciplina della prescrizione risulta regolata dalla disciplina introdotta dalla legge Cirielli, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione di cui al secondo comma dell’art. 159 (introdotta nel 2017 e successivamente esplicitamente abrogata).

La causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, quanto maturata in epoca precedente alla sentenza impugnata, deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricco, Rv. 266818 – 01) e la sentenza va annullata senza rinvio per prescrizione.